Comunione o separazione dei beni: quale scegliere?

Che ci si sposi in chiesa o in comune, al termine della cerimonia si è chiamati dal sacerdote o dall’Ufficiale di Stato civile a scegliere un regime patrimoniale tra quelli di comunione o separazione dei beni dei coniugi.

A seconda dell’uno o l’altro regime patrimoniale, i beni di cui ciascuno dei coniugi diventerà proprietario nel corso del matrimonio, verranno rispettivamente formalmente considerati di ciascuno singolarmente in via esclusiva oppure in comproprietà al 50%, indipendentemente dalla proporzione in cui l’una o l’altro abbiano effettivamente contribuito all’acquisto.

I beni di cui ciascun coniuge invece sia già proprietario prima del matrimonio, resteranno comunque sempre di sua esclusiva proprietà.

La differenza tra comunione o separazione dei beni incide, durante il matrimonio, su tutti gli adempimenti connessi alla proprietà. Ad esempio le imposte corrispondenti, gli obblighi di manutenzione, le detrazioni fiscali ammesse, eccetera.

Incide altresì in caso di separazione, di divorzio o di successione per la scomparsa di uno dei due coniugi che abbia altri eredi oltre al coniuge superstite perché, a seconda che sia scelto tra comunione o separazione dei beni, la divisione e/o assegnazione degli stessi potrebbe di fatto essere già definita a priori in caso di separazione dei beni e non rientrare quindi nell’asse ereditario.

Premesso che la scelta tra comunione o separazione dei beni è modificabile in ogni momento purché di comune accordo, il legislatore ha previsto che, in caso di mancata scelta, operi automaticamente la “comunione dei beni”, in sintonia con lo spirito della vita “insieme” che i coniugi hanno scelto.

Se, da una parte, la scelta tra comunione o separazione dei beni appare la più “corretta” perché più “garantista” verso la parte della coppia economicamente più svantaggiata che, altrimenti, non avrebbe modo di reclamare alcunché di quanto ha formato parte della vita coniugale nel momento in cui venisse meno, la scelta della separazione invece le permetterebbe però di essere garantita contro eventuali attacchi al proprio patrimonio provenienti da disavventure occorse al coniuge.

La valutazione è opportuna, caso per caso, con periodiche revisioni.


LEGGE 19 maggio 1975, n. 151
Riforma del diritto di famiglia
(GU Serie Generale n.135 del 23-05-1975)