Beccato per taccheggio? Ecco come stanno le cose…

Si pensa al taccheggio come a una ragazzata, sporadica, occasionale e su beni di poco prezzo ma il fenomeno del taccheggio ha numeri impressionanti, perfino in Italia dove le denunce sono 35 mila ogni anno e riguardano pressoché ogni tipo di merci: dagli alimentari via via a salire con abbigliamento, profumi, cellulari…

Il primo problema da affrontare è che, indipendentemente dal valore del bene che si sia cercato di non pagare, la legge non fa distinzione e lo considera furto. Che sia un rossetto, una scatoletta di tonno o l’ultimo cellulare, uniformando quindi le conseguenze del taccheggio per tutti, salvo poi andare a vedere caso per caso se ci siano delle attenuanti, o delle aggravanti.

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Art. 624 Codice penale

Secondo problema sta nel fatto che, sia che il tentativo di taccheggio sia andato a buon fine riuscendo ad esempio ad allontanarsi dal negozio, o sia che si sia stati sorpresi alla cassa o tra le corsie, la legge non farà distinzione tra furto riuscito e furto “solo” tentato se le intenzioni appaiono inequivocabili e altrettanto prevedibile il buon esito.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Art. 56 Codice penale

Un terzo problema può poi sorgere quando non si agisca da soli ma si sia in un gruppetto. Ovviamente, si pensa all’ipotesi in cui più persone abbiano agito con l’intento di facilitare chi voleva compiere materialmente il taccheggio, magari tenendo d’occhio la vigilanza o creando un diversivo, ma in ogni caso, fino a che non si dovesse chiarire la loro posizione, tutte le persone che appariranno coinvolte dovranno affrontare le conseguenze di cui parleremo a breve. Conseguenze tra l’altro aggravate, per tutti, per il fatto di essere in 3 o più persone.

La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: (…)
5) se il fatto è commesso da tre o più persone
(…)

Art. 625 Co. 5 Codice penale

Ultimo problema da affrontare è l’eventuale presenza di precedenti specifici, specialmente su tipologie di beni taccheggiati “non essenziali”, che oltre a mettere l’autore del taccheggio in tutt’altra luce, esclude la possibilità di un patteggiamento ed esclude il beneficio dell’attenuante per la tenuità del fatto anche se, effettivamente, il gesto ha riguardato un bene dal prezzo modesto.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Art. 131-Bis Codice penale (estratto)

Una volta inquadrato il taccheggio dal punto di vista del Codice penale, vediamo ora qualche regola a cui è il commerciante a doversi adeguare per far valere i suoi diritti lecitamente.

Anzitutto, per poter usare delle riprese contro il taccheggiatore, è necessario che la presenza dell’impianto di video-sorveglianza sia opportunamente segnalato. Queste non possono mai avvenire nei camerini di prova o nei bagni, possono essere solo video e non registrazioni audio, e possono essere conservate al massimo per 24 ore. Fuori da queste ipotesi, e senza che si sia proceduto a denuncia-querela, a modesto avviso di chi scrive, non hanno valore.

Poi, il commerciante può certamente chiedere la tua collaborazione per chiarire i loro sospetti, cosa che può essere anche nel tuo interesse, ma entro certi limiti. Ad esempio non possono trattenerti contro la tua volontà (che non significa che puoi fuggire!), possono chiederti di aprire la borsa o di transitare davanti al dispositivo anti-taccheggio, o di verificare la lista degli articoli sullo scontrino per verificare una dimenticanza magari della commessa nel passare un articolo. Di certo non possono perquisirti e non possono chiederti i documenti.

Se qualcuna di queste prescrizioni non è stata rispettata, devi farlo verbalizzare dagli Agenti che dovessero giungere.

Nell’agitazione del momento, specialmente per chi non immaginava tutte le conseguenze del taccheggio, può capitare di fornire i propri dati, sentirsi la ramanzina e, dopo aver riconsegnato la merce, allontanarsi sperando che l’incidente finisse così ma… come esserne sicuri?

Il commerciante, a giudizio di chi scrive, dovrebbe sempre chiamare gli Agenti di Polizia ai quali sono attribuiti i poteri del caso per la verbalizzazione delle generalità, l’acquisizione dei filmati o delle dichiarazioni del personale… e di quanto sia utile alla successiva difesa del supposto autore del taccheggio.

La presenza degli Agenti permetterebbe, inoltre, di raggiungere subito un accordo stragiudiziale che indennizzi ragionevolmente il commerciante del danno subito considerando il valore del bene (comunque restituito), il tempo perso, eccetera.

Nei 90 giorni seguenti, se il fatto è avvenuto senza violenza, la decisione sul procedere o meno a denuncia-querela per taccheggio spetta esclusivamente al commerciante. Si procederà d’ufficio solo nel caso in cui sia stata usata astuzia, scaltrezza e insidiosità nella condotta criminale.

Per sapere se un procedimento sia stato aperto, si può presentare un’istanza ex art. 335 del Codice di Procedura Penale alla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente per territorio dal seguente tenore:

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ……………
Istanza ex art. 335 CPP

Il/La sottoscritto/a …………… nato/a a …………… il e residente in …………… via …………… nr. ……… in qualità di possibile indagato/a,
chiede
di avere comunicazione delle eventuali iscrizioni esistenti a proprio carico nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 del Codice di Procedura Penale.
Dichiara sin d’ora di eleggere domicilio legale presso la propria residenza (oppure, dopo averne discusso con l’interessato, presso lo studio dell’Avv. …………… in Via …………… nr. …..).

Con osservanza,
In ……………, il …../…../….
Firma …………………….

Fac-simile di Istanza ex art. 335 Codice di Procedura Penale

La Riforma Cartabia, finché vigente, ha introdotto un importante alleggerimento del reato per cui rimandiamo alla lettura di: Il taccheggio al supermercato è reato ma… e Ecco perché scappare senza pagare è una pessima idea!