Per quali ragioni una servitù si estingue?

Nel vasto panorama del diritto civile italiano, la servitù rappresenta un istituto di grande rilevanza pratica. Si tratta di un diritto reale di godimento su un bene immobile altrui, che può riguardare vari aspetti, come ad esempio il passaggio, la vista, le acque, ecc. Tuttavia, come ogni diritto, anche la servitù può estinguersi. In questo articolo, ci concentreremo sulle ragioni per cui una servitù si estingue, cercando di fornire un quadro il più possibile completo e chiaro.

Innanzitutto, è importante sottolineare che la servitù si estingue per il decorso del tempo. Il Codice Civile, all’articolo 2944, stabilisce infatti che il diritto di servitù si estingue per non uso per venti anni. Questo significa che se il titolare del diritto non esercita la servitù per un periodo di venti anni, il diritto si estingue. Questo principio è fondato sulla presunzione che l’inutilizzo prolungato del diritto sia indice di disinteresse da parte del titolare, e quindi giustifica l’estinzione della servitù.

Un’altra ragione per cui una servitù si estingue è la rinuncia del titolare. Se il titolare del diritto di servitù decide volontariamente di rinunciare al suo diritto, la servitù si estingue. Questa rinuncia deve essere espressa, cioè deve essere manifestata in modo chiaro e inequivocabile. Non è sufficiente, infatti, un comportamento omissivo o passivo del titolare, ma è necessaria una manifestazione di volontà chiara e precisa.

La servitù si estingue altresì per la confusione, ovvero quando i due fondi (quello dominante e quello servente) vengono a trovarsi nella disponibilità della stessa persona. In questo caso, non avrebbe più senso parlare di servitù, in quanto non ci sarebbe più un fondo che serve un altro, ma un unico fondo. Questo principio è sancito dall’articolo 1067 del Codice Civile.

Un’altra causa di estinzione della servitù è la distruzione del fondo servente o del fondo dominante. Se uno dei due fondi viene distrutto, la servitù si estingue, in quanto non può più essere esercitata. Questo principio è previsto dall’articolo 1068 del Codice Civile.

A parere di chi scrive, è importante sottolineare anche l’estinzione della servitù per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto. Se, per qualsiasi motivo, diventa impossibile esercitare la servitù (ad esempio, se un muro che impediva la vista viene abbattuto), la servitù si estingue. Questo principio è previsto dall’articolo 1069 del Codice Civile.

Infine, la servitù si estingue per l’abuso del diritto da parte del titolare. Se il titolare della servitù esercita il suo diritto in modo abusivo, causando un danno ingiustificato al proprietario del fondo servente, la servitù può essere estinta. Questo principio è previsto dall’articolo 833 del Codice Civile.

Possiamo quindi dire che le ragioni per cui una servitù si estingue sono molteplici e variegate, e spaziano dal semplice decorso del tempo alla rinuncia del titolare, passando per la confusione dei fondi, la distruzione di uno dei due fondi, l’impossibilità sopravvenuta dell’oggetto e l’abuso del diritto. Queste cause di estinzione sono previste dal nostro ordinamento giuridico per garantire un equilibrio tra i diritti dei singoli e l’interesse generale, e per evitare che un diritto, come quello di servitù, possa essere esercitato in modo perpetuo e senza limiti.