Nel caso particolare di uno sfratto esecutivo con minorenni coinvolti, la legge prevede alcune misure a tutela della stabilità psicofisica di questi ultimi. Vediamole qui di seguito.
Anzitutto, ricordiamo che lo sfratto è la procedura messa in atto dal proprietario di un immobile a uso abitativo dato in locazione quando ne voglia rientrare in possesso. Le ragioni che giustifichino uno sfratto sono varie e ormai codificate, e le più ricorrenti sono lo sfratto per morosità del locatario e lo sfratto per necessità propria del locatore.
Nel caso in cui il proprietario intenda usare l’immobile per proprie esigenze abitative, attraverso lo sfratto per necessità non farà altro che comunicare al locatario la propria intenzione di non rinnovare il contratto alla sua futura scadenza e quindi, non essendo questa imminente e non essendo motivato da canoni insoluti, la gestione di uno sfratto per morosità appare di gran lunga più semplice di uno sfratto per morosità che, invece, si inserisce in un momento intermedio della validità del contratto di locazione interrompendolo bruscamente, il tutto aggravato da una difficile situazione economica dell’inquilino.
Si noti che, perché operi lo sfratto per morosità, ai sensi della legge nr. 392 del 1978 è sufficiente che siano trascorsi venti giorni dalla scadenza del canone di locazione dovuto senza che sia stato saldato, ed è previsto perfino l’intervento della Forza pubblica qualora il locatario non adempia volontariamente all’obbligo di lasciare l’immobile.
Ciò detto, nel caso di uno sfratto esecutivo con minorenni, intervengono però diverse misure a loro tutela.
L’Ufficiale giudiziario che rilevi la presenza di minorenni dovrà obbligatoriamente attivarsi contattando i Servizi sociali affinché alla famiglia sia assegnato un diverso alloggio e, nel caso in cui non sia possibile per qualsivoglia ragione, questi dovranno provvedere al pagamento dei canoni di locazione necessari a garantire alla famiglia la possibilità di permanere al proprio domicilio. Ricordiamo che la morosità, così temporaneamente sanata, era la causa giustificativa dello sfratto per morosità di che trattasi…
In più, il locatario moroso potrà chiedere una sanatoria consistente in ulteriori 90 (novanta) giorni per saldare gli arretrati e mettersi in regola purché ne faccia richiesta, entro 120 giorni dalla data di convalida dello sfratto, al massimo 4 volte nel corso dei 4 anni di durata del contratto di locazione.
L’epilogo peggiore nel caso di sfratto esecutivo con minorenni si avrà quando i genitori non riescano a trovare alcuna fonte di reddito e i Servizi sociali non abbiano soluzioni da offrire, né abitative, né di sostegno economico. In questa eventualità il bilanciamento tra il diritto del proprietario di rientrare in possesso del proprio immobile e dei minorenni ad avere i propri diritti minimi garantiti potrà passare attraverso il Giudice tutelare che li affiderà provvisoriamente presso un centro di assistenza.
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