Se un Comune consente alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata assume l’obbligo di manutenzione dell’area e dei relativi manufatti; e l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area. Da alcuni indici si può desumere la destinazione effettiva.
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