Cassazione, l’annullamento dell’accertamento non compete al giudice tributario
A parere della Corte il giudice tributario non può mai annullare l’avviso di accertamento, ma è nelle sue facoltà, una volta verificata la legittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo, controllare l’operato della P.A. e verificare se gli effetti che l’ufficio ha ritenuto di desumere, dai fatti utilizzati come indizi, siano o meno compatibili con il criterio della normalità.