Non scatta la resistenza a pubblico ufficiale per chi si oppone all’assistenza del medico
Cassazione: escludendo il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l’attività medica, sia in forma privata che di pubblico servizio, non assume caratteri coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente volontariamente aderisce o meno. L’articolo su lastampa.it