Responsabilità professionale: Spetta sempre al medico la prova della mancanza di colpa
Spetta al medico la prova della mancanza di colpa (sub specie della sopravvenienza, nella serie causale che dall’intervento ha condotto all’evento di danno, di un fatto inevitabile o imprevedibile), mentre il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto (nella specie, contrattuale) con il professionista e la riferibilita’ a quest’ultimo dell’intervento.