Proprietà industriale, in vigore il decreto che semplifica le procedure
Presentazione
E’ entrato in vigore il 10 marzo 2010 il decreto del ministero dello Sviluppo Economico contenente il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (G.U. n.56 del 9 marzo 2010).
Obiettivo, offrire agli utenti procedure agevolate nell’ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, garantendo maggiore tutela e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.
Il Codice della proprietà industriale è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005. Riguarda brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi, regolando l’oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi. Favorisce, pertanto, il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini e potenzia la competitività del sistema.
Il Regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.
Introduce novità e modalità semplificate riguardo alle domande di brevettazione nazionale, ai brevetti europei ed internazionali, ai marchi.
Domande nazionali di brevetto
* il deposito può avvenire presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
* è prevista la possibilità di depositare direttamente presso la sede dell’Ufficio italiano brevetti e marchi le risposte ai rilievi formulati dall’Ufficio stesso secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi;
* l’integrazione spontanea della domanda può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall’Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione della necessità di provvedere all’integrazione;
* la traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande di deposito, alle istanze e ai ricorsi notificati può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario, facendo salva, però, la facoltà dell’Ufficio di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale;
* per agevolare le richieste dell’utenza, sono specificati gli elementi che devono essere presenti nelle domande e negli allegati.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico