Per aiutare i neo-genitori nell’adempimento delle loro nuove incombenze, la legge ha aggiunto al divieto per il datore di lavoro di adibire la neo-mamma a qualsivoglia mansione per il periodo di 5 mesi a cavallo del parto l’ulteriore possibilità di richiedere il congedo di maternità facoltativa.
- In cosa consiste?
Il congedo di maternità facoltativa consiste nel diritto a un ulteriore periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro, diverso dal congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi; - A chi spetta?
Spetta ai lavori dipendenti, sia alla neo.madre che al neo-padre così come a lavoratori dipendenti con contratto di apprendistato di amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati, ai soci lavoratori di cooperative. Operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. Iscritti alla gestione separata (massimo 3 mesi entro il primo anno). Lavoratrici autonome con versamento dei contributi nel mese precedente se vi sia effettiva astensione dal lavoro (massimo di 3 mesi entro il primo anno). Liberi professionisti iscritti alla gestione separata con almeno 3 mensilità di contribuzione piena nei 12 mesi precedenti. - Spetta anche ai genitori adottivi e affidatari?
Sì, essendo finalizzato a garantire le attenzioni di cui il nuovo membro della famiglia abbia bisogno, il congedo di maternità facoltativa può essere però chiesto per un massimo di 3 mesi e fino al primo anno dall’inserimento del minore anche in caso di affidamento e adozione nazionale o internazionale; - Cosa succede se perdo il lavoro?
Il venir meno del rapporto di lavoro dipendente fa venir meno il diritto al congedo di maternità facoltativa e così altrettanto, se uno solo dei genitori ha un contratto di lavoro dipendente, solo quel genitore può beneficiarne fino al massimo di 6 mesi visto sopra. - Per quanto tempo?
Il congedo di maternità facoltativa può essere goduto per un massimo di 6 mesi da ciascun genitore (6 + 4, 5 + 5) con la sola eccezione di un eventuale mese addizionale per il padre; - Fino a che età?
Il congedo di maternità facoltativa può essere richiesto fino al compimento del 12esimo anno del figlio; - Posso chiedere delle ore, anziché dei giorni?
Sì, la legge nr. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto la possibilità di modifica del contratto di lavoro da tempo pieno a parziale lasciando alla contratto collettivo di riferimento il compito di regolarlo nel dettaglio. Anche in assenza di regolamentazione, il lavoratore può comunque chiedere di fruirne su base oraria in virtù del Decreto legislativo nr. 80 del 15 giugno 2015 attuativo della delega contenuta nel Jobs Act); - Mio figlio ha un handicap…
Per venire in contro all’indubbia necessità di maggiori attenzioni, è previsto un prolungamento di 3 anni del periodo in cui si può godere del congedo di maternità facoltativo a favore però di un solo genitore e, durante il periodo esteso, con una retribuzione ridotta al 30%; - A quanto ammonta?
Chi usufruisce del congedo di maternità facoltativa entro il sesto anno del figlio riceverà il 30% della retribuzione ordinaria per un massimo di sei mensilità. Dal sesto all’ottavo anno l’ammontare della retribuzione continuerà a essere del 30% rispetto alla retribuzione ordinaria solo nel caso in cui questa sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Oltre l’ottavo anno non è mai retribuita; - Come e quando richiederlo?
La richiesta va inoltrata all’INPS in forma telematica oppure tramite Call center almeno 5 giorni prima dell’astensione dal lavoro a tempo pieno e con almeno 2 giorni di preavviso nel caso di astensione ‘part time’ oraria.
Questa misura rappresenta senza dubbio un aiuto (migliorabile) per quanti si trovino a dover conciliare gli obblighi di lavoro con le sopraggiunte provvisorie necessità legate alla maternità o paternità.
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