Il blocco dei licenziamenti incluso nella Legge di bilancio approvata dal Presidente Conte prevede il divieto di procedere ai licenziamenti individuali e a quelli collettivi per ragioni economiche con sospensione delle procedure già attivate fino al 31 marzo 2021.
Fanno eccezione le sole eventualità in cui l’azienda chiuda definitivamente, al termine della messa in liquidazione volontaria o di una procedura fallimentare, oppure nel caso in cui i lavoratori abbiano raggiunto un accordo circa la cessazione del rapporto di lavoro.
In prossimità della scadenza del termine sopra citato, oltre un milione di lavoratori (e relative famiglie) si chiedono se il Governo Draghi appronterà gli ammortizzatori sociali necessari per dar seguito all’aiuto della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ad esempio, fino a fine pandemia.
Fino ad ora il blocco dei licenziamenti ha fornito un aiuto fondamentale alla sussistenza di moltissimi ed è verosimile un prolungamento del divieto per ragioni per lo più politiche delle forze nelle cui mani è materialmente posto l’onere (e l’onore) delle ulteriori boccate d’ossigeno.
Nonostante la contrarietà di Confindustria secondo cui la proroga avrebbe l’effetto deleterio di rimandare il processo di rinnovamento e riorganizzazione delle imprese, il rinnovo della misura pare quasi certo, se non altro per i settori più colpiti.
Nel caso in cui, nonostante il blocco dei licenziamenti, il datore di lavoro abbia comunque deciso di procedere con il licenziamento di un dipendente, ricordiamo che occorrerà agire nei consueti termini di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale da parte del lavoratore, e di 180 giorni per il deposito del ricorso innanzi il Giudice del lavoro.