Commissari ad acta, per superare l’inattività della PA

Tutte le volte che la Pubblica Amministrazione non adotti, senza alcuna valida ragione, un provvedimento atteso, il cittadino può rivolgersi al giudice amministrativo affinché nomini i commissari ad acta.

Codice del processo amministrativo

Art. 21

Commissari ad acta

1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

Decreto legislativo nr. 104/2010

L’istituto dei commissari ad acta risponde quindi all’esigenza di tutelare gli interessi e i diritti legittimi dei cittadini di fronte all’inerzia ingiustificata dalla PA.

Con la loro nomina da parte del giudice, essi adottano il provvedimento procrastinato, impegnando l’ente nei confronti dei terzi con la particolarità che i provvedimenti adottati, essendo di natura amministrativa, saranno a loro volta suscettibili di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione.

Pare non esservi dubbio sul fatto che, agendo in ausilio del giudice amministrativo e nella cornice di una tematica già affrontata e decisa, il compimento dell’atto sia dovuto e non suscettibile di interpretazione o alcuna diversa discrezionalità.

In caso contrario, scatterebbe il reato di omissione d’atti d’ufficio.

La vigente normativa prevede quindi che, di fronte all’inattività della Pubblica amministrazione, il Cittadino che veda scaduto il termine naturale per la conclusione del procedimento, scriva alla PA riprendendo brevemente i termine della richiesta iniziale chiedendo esplicitamente una pronuncia al riguardo e la motivazione dell’inattività.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta (silenzio inadempimento), parallelamente al reato di omissione d’atti d’ufficio che si sarà concretizzato in capo al funzionario inattivo, il Cittadino potrà agire direttamente innanzi al Giudice amministrativo per chiedere la condanna della PA al compimento dell’atto omesso e, qualora non adempia all’ordine del giudice, la nomina del commissario ad acta.

Per approfondimento:

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104