Diritti successori dei conviventi di fatto secondo l’ordinamento italiano

Diritti successori dei conviventi di fatto secondo l’ordinamento italiano

I conviventi di fatto hanno diritti successori che sono riconosciuti dall’ordinamento italiano. Secondo la legge, infatti, i conviventi di fatto hanno la possibilità di ereditare i beni del partner defunto, a patto che siano state rispettate alcune condizioni. In questo articolo, esamineremo nel dettaglio quali sono i diritti successori dei conviventi di fatto secondo l’ordinamento italiano, analizzando le norme di riferimento e le principali questioni che possono sorgere in materia.

Il primo aspetto da considerare riguarda la definizione di “conviventi di fatto”. Secondo l’articolo 1 della legge n. 76 del 2016, i conviventi di fatto sono coloro che vivono stabilmente e in modo non occasionale come se fossero coniugi, senza essere effettivamente sposati. Questa legge ha introdotto il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto, garantendo ai conviventi di fatto alcuni diritti e doveri simili a quelli dei coniugi.

Per quanto riguarda i diritti successori dei conviventi di fatto, la legge prevede che essi possano ereditare i beni del partner defunto solo se sono stati conviventi per almeno due anni prima della morte. Questo requisito è stabilito dall’articolo 570 del codice civile. Inoltre, è necessario che la convivenza sia stata pubblica, continuativa e stabile nel tempo. Questi requisiti sono fondamentali per poter accedere alla successione del partner defunto.

Un altro aspetto importante riguarda la possibilità di designare il convivente di fatto come erede testamentario. Infatti, a parere di chi scrive, è consigliabile redigere un testamento olografo o un testamento pubblico in cui si designa il convivente di fatto come erede. In mancanza di un testamento, la successione dei beni del partner defunto seguirà le regole previste dalla legge, che prevedono una divisione tra i parenti più prossimi.

È importante sottolineare che i diritti successori dei conviventi di fatto sono limitati rispetto a quelli dei coniugi. Infatti, mentre i coniugi hanno diritto alla quota di legittima, che è una parte dei beni del defunto di cui non si può disporre liberamente, i conviventi di fatto non hanno diritto a questa quota. Tuttavia, i conviventi di fatto possono ereditare la quota disponibile dei beni del partner defunto, cioè quella parte dei beni che il defunto può disporre liberamente.

Un’altra questione che può sorgere riguarda la dimostrazione della convivenza di fatto. Infatti, per poter accedere alla successione del partner defunto, è necessario dimostrare che si è convissuto stabilmente per almeno due anni. A tal fine, possono essere utilizzate diverse prove, come ad esempio la registrazione di un contratto di convivenza presso un notaio, la presentazione di documenti che attestino la convivenza o la testimonianza di persone che possono confermare la convivenza.

È altresì importante considerare che i diritti successori dei conviventi di fatto possono essere limitati in caso di esistenza di altri eredi legittimi. Infatti, se il defunto ha figli o altri parenti più prossimi, i conviventi di fatto potrebbero vedersi riconosciuta solo una quota dei beni del defunto, mentre il resto sarà destinato agli eredi legittimi. Questo aspetto è regolato dall’articolo 570 del codice civile.

In conclusione, possiamo quindi dire che i conviventi di fatto hanno diritti successori riconosciuti dall’ordinamento italiano. Tuttavia, questi diritti sono limitati rispetto a quelli dei coniugi e sono soggetti a determinate condizioni. È consigliabile, quindi, redigere un testamento olografo o un testamento pubblico per designare il convivente di fatto come erede, al fine di garantire una maggiore tutela dei propri diritti successori.