Cosa prevede la legge 76/2016 per i conviventi di fatto all’art.1 comma 36

Cosa prevede la legge 76/2016 per i conviventi di fatto all’art.1 comma 36

La legge 76/2016, all’art.1 comma 36, disciplina la situazione dei conviventi di fatto, riconoscendo loro alcuni diritti e doveri simili a quelli dei coniugi. Questa normativa è stata introdotta per garantire una maggiore tutela ai conviventi non sposati, che vivono insieme come una coppia ma senza aver contratto matrimonio. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali disposizioni previste dalla legge.

In primo luogo, la legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto il diritto di avere una casa comune. Infatti, l’art.1 comma 36 stabilisce che il convivente che abbia contribuito in modo significativo all’acquisto o al mantenimento dell’abitazione ha il diritto di ottenere una quota di proprietà o di godimento sulla stessa. Questo significa che, in caso di separazione o di decesso di uno dei conviventi, l’altro potrà mantenere la casa o ottenere una parte del suo valore.

Inoltre, la legge prevede che i conviventi di fatto abbiano il diritto di ereditare reciprocamente. Infatti, l’art.1 comma 36 stabilisce che, in mancanza di testamento, il convivente di fatto ha gli stessi diritti di un coniuge nel caso di successione legittima. Questo significa che, in caso di decesso di uno dei conviventi, l’altro avrà diritto a una parte dell’eredità, come se fosse un coniuge.

La legge 76/2016 prevede anche che i conviventi di fatto abbiano il diritto di chiedere il mantenimento economico in caso di separazione. Infatti, l’art.1 comma 36 stabilisce che il convivente che si trovi in uno stato di bisogno a causa della fine della convivenza ha il diritto di chiedere un contributo economico all’altro convivente. Questo contributo sarà determinato in base alle esigenze del richiedente e alle possibilità economiche del convivente obbligato.

Inoltre, la legge prevede che i conviventi di fatto abbiano il diritto di chiedere la separazione personale. Infatti, l’art.1 comma 36 stabilisce che i conviventi che non intendono più vivere insieme possono chiedere la separazione personale, che comporta la cessazione degli obblighi di convivenza e di fedeltà. La separazione personale può essere richiesta anche in caso di violenza domestica o di gravi incompatibilità tra i conviventi.

La legge 76/2016 prevede anche che i conviventi di fatto abbiano il diritto di chiedere la pensione di reversibilità. Infatti, l’art.1 comma 36 stabilisce che il convivente superstite ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dell’altro convivente, purché siano stati conviventi per almeno cinque anni e abbiano avuto figli in comune. Questo diritto è riconosciuto anche in caso di convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso.

È importante sottolineare che la legge 76/2016 non equipara completamente i conviventi di fatto ai coniugi. Infatti, mentre i coniugi hanno diritti e doveri derivanti dal matrimonio, i conviventi di fatto hanno solo alcuni diritti e doveri previsti dalla legge. Ad esempio, i conviventi di fatto non hanno il diritto di adottare un figlio insieme, né hanno l’obbligo di assistenza reciproca come i coniugi.

In conclusione, la legge 76/2016 all’art.1 comma 36 prevede una serie di diritti e doveri per i conviventi di fatto, al fine di garantire loro una maggiore tutela legale. Questa normativa riconosce ai conviventi di fatto il diritto di avere una casa comune, il diritto di ereditare reciprocamente, il diritto al mantenimento economico in caso di separazione, il diritto alla separazione personale e il diritto alla pensione di reversibilità. Tuttavia, è importante sottolineare che i conviventi di fatto non hanno gli stessi diritti e doveri dei coniugi, ma solo alcuni specifici previsti dalla legge. Altresì, a parere di chi scrive, la legge 76/2016 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei conviventi di fatto, ma potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche normative per garantire una piena equiparazione con i coniugi.