Cos’è l’articolo 5 NATO e cosa comporta

Dall’inizio delle ostilità in Ucraina si è iniziato subito a parlare dell’articolo 5 NATO, sia da parte della Russia sottintendendo così la non velata minaccia di un possibile allargamento dei margini del conflitto, sia da parte dei Paesi confinanti le aree interessate dalle manovre militari dalle quali comprensibilmente si sono e continuano a sentirsi minacciati.

Cos’è la NATO?

Nata nel 1949 con la firma da parte dei 12 Paesi fondatori (tra cui l’Italia) del Trattato del Nord Atlantico, la NATO è un’alleanza politica e militare fra gli Stati Uniti e singoli Paesi europei al fine di far fronte comune di fronte contro eventuali aggressioni ai danni di ciascuno dei partecipanti. Vedi la presentazione ufficiale della NATO, in Pdf per ulteriori dettagli. L’intento dichiarato è quello di garantire stabilità e sicurezza, nell’area nord-atlantica appunto, mediante sforzi diplomatici e quindi pacifici in primo luogo e, solo qualora si rivelassero inutili, mediante l’azione militare diretta con i propri contingenti. Il contesto in cui inquadrarne la nascita è quello ‘storico’ dei due blocchi contrapposti: occidentale rappresentato dagli Stati Uniti e orientale rappresentato dalla Russia a capo dell’URSS.

Cosa prevede l’articolo 5 NATO?

Il testo vigente è sufficientemente chiaro ed eloquente: ‘Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale’.

Uno per tutti, tutti per uno quindi.

Su cosa si intenda per ‘attacco’ si potrebbe scrivere a lungo e non è questa la sede, basti pensare che all’epoca non era nemmeno immaginabile un attacco informatico, ad esempio, e altrettanto le innumerevoli forme in cui può concretizzarsi un sabotaggio alle infrastrutture strategiche di uno o più Paesi dell’alleanza (un gasdotto, ad esempio). Ogni azione, prima di poter essere considerata un ‘attacco diretto’ dovrebbe quindi essere valutato attentamente da parte del Consiglio di sicurezza (ossia l’organo al quale partecipano i rappresentanti di tutti i Paese aderenti, deputato a prendere concretamente le decisioni).

Cosa comporta concretamente l’articolo 5 NATO?

L’articolo 5 NATO prosegue così: ‘Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali’.

Se ne ricava una doppia informazione: la prima, nota fin dall’inizio, che ogni azione qualificabile e qualificata come ‘attacco’ determinerà un’azione (diplomatica prima, militare poi) volta a ristabilire la sicurezza dei Cittadini dell’area interessata. La seconda, che non è esclusa un’azione diretta e immediata dello Stato aderente che si sia considerato ‘attaccato’ che quindi potrà prima agire e solo successivamente riferire al Consiglio di sicurezza perché adotti le misure congiunte reputate necessarie. Ciò varrà però, a detta di chi scrive, solo nel caso di un atto inequivocabilmente di attacco, altrettanto inequivocabilmente riconducibile a un soggetto esterno all’alleanza.