Riceviamo dall’avv. Augusto Guerriero una interessante sentenza in tema di usurarietà del finanziamento con la quale il Giudice, alla luce della perizia incaricata al Consulente Tecnico d’Ufficio che ha accertato e dimostrato in giudizio l’usurarietà originaria del contratto di finanziamento sotto esame, ha correttamente incluso negli importi che concorrono a determinare il reale tasso di interesse applicato al finanziamento tutti i costi gravanti sul contraente.
Nel dispositivo si legge infatti: ‘Bene ha fatto il CTU ad includere anche i costi di assicurazione, atteso che essi sono contestuali alla stipula del finanziamento e peraltro il contratto di assicurazione, non prodotto in atti, non è provato che sia stato facoltativo.’
E’ stata ed è prassi assai diffusa infatti quella di sottoporre al contraente all’atto di avvio dell’istruttoria volta alla richiesta di finanziamento (o di mutuo) anche un’assicurazione, implicitamente obbligatoria al fine del buon esito della richiesta anche se formalmente facoltativa.
In alcuni casi, l’importo dell’assicurazione, da versare in unica soluzione, viene aggiunto dalla banca o dalla finanziaria all’importo del finanziamento richiesto, spesso superando così l’importo originariamente finanziabile e quindi valutato come ‘insuperabile’ in base alla specifica situazione reddituale e patrimoniale del richiedente.
Il dispositivo così prosegue: ‘Orbene, con relazione di consulenza che questo giudice considera corretta e logicamente motivata in fatto e in diritto, anche per le risposte alle osservazioni di parte, il ctu dr. Pietro Grasso ha accertato l’usurarietà originaria del contratto di finanziamento, sia riguardo al taeg effettivo iniziale relativi agli interessi corrispettivi e a tutti i costi connessi all’erogazione della somma finanziata, che riguardo ai tassi di mora. Bene ha fatto il ctu ad includere anche i costi di assicurazione, atteso che essi sono contestuali alla stipula del finanziamento e peraltro il contratto di assicurazione, non prodotto in atti, non è provato che sia stato facoltativo. L’usurarietà del contratto di finanziamento è palese anche escludendo il calcolo della commissione di anticipata estinzione e le penali previste in caso di inadempimento.’.
Alla luce della usurarietà del finanziamento accertata, il debito del contraente è stato così ridimensionato escludendo dall’importo reclamato dalla finanziaria le somme a lui imputabili, sin dall’inizio del rapporto, in conto interessi e alla revoca del decreto ingiuntivo di cui era destinatario per l’emissione di un nuovo decreto ingiuntivo dal ridotto importo.
‘Ne deriva che il ricalcolo del debito dell’opponente, correttamente effettuato dal CTU, individua un debito per il ***** pari alla minor somma di euro **.***,** in luogo della maggiore somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con una condanna dell’opponente al pagamento all’opposta della somma di euro **.***,** oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.’.
Ringraziamo l’avv. Augusto Guerriero per la segnalazione.
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A cura dello stesso autore: La colpa della vittima non esclude il diritto al risarcimento e Riconosciuto il risarcimento per la durata irragionevole del procedimento