Una volta ricevuta la busta verde contenente la notifica di un decreto ingiuntivo non è detto che questo vada pagato essendo più d’uno i motivi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo esperibili.
In questo articolo cercheremo di illustrare la procedura corretta così che chiunque speri di poter presentare un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo possa farsi un’idea della solidità delle proprie aspettative confrontandolo al caso concreto.
Il fatto che il decreto ingiuntivo provenga da un Giudice, con la formalità della notifica a mezzo di un Ufficiale giudiziario (o delle Poste), incute giustamente nel destinatario una certa apprensione dal momento che, nel caso in cui non faccia opposizione, il decreto ingiuntivo nelle mani del creditore permetterà a quest’ultimo di procedere esecutivamente ottenendo, anche con l’uso della Forza pubblica, il pagamento delle somma o la consegna delle cose già individuate e autorizzate dal Giudice.
Ciononostante, per certi versi il decreto ingiuntivo è ‘un gigante dai piedi di argilla’ perché, spesso, il procedimento attraverso il quale il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo si svolge ‘inaudita altera parte’, cioè senza contraddittorio che includa le ragioni del debitore, sulla base dei soli elementi prodotti dal creditore, e ciò può portare a frequenti errori di valutazione.
L’unica eventualità a memoria di chi scrive di decreto ingiuntivo assolutamente ‘certo’ è quando scaturisca da una precedente sentenza con la quale altro Giudice, già entrato nel merito della situazione, sia giunto a una decisione ormai inappellabile.
Fuori da quest’ultima eventualità, l’ingiunzione emessa dal Giudice con il decreto ingiuntivo può essere fatta annullare, oltre che per difetti riferiti alla notifica o al mancato rispetto di tempi previsti perentoriamente dalla legge, anche ogni volta che sia fondata su ragioni non corrette. Ad esempio, quando il debitore abbia effettuato, in tutto o in parte, il pagamento dovuto e non sia stato, magari incolpevolmente, correttamente calcolato dal creditore.
L’unica prova richiesta al creditore è quella relativa al proprio credito. Ad esempio, un contratto di locazione o un contratto di finanziamento, mentre la circostanza che i canoni o le rate non siano state pagate non devono essere dimostrate.
Messa in mora del debitore | Generalmente, 10 gg |
Richiesta al Giudice di emettere il Decreto ingiuntivo | Deve decidere entro 30 gg |
Notifica del Decreto ingiuntivo al debitore | Entro 60 gg |
Termine dalla notifica per adempiere | Da un minimo di 10 gg a un massimo di 60 gg |
Termine per ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo | 40 gg dalla valida notifica |
Notifica del precetto al debitore | 40 gg dalla valida notifica salvo opposizione |
Termine prima di poter agire esecutivamente | 10 gg dai 40 gg per opposizione, se non fatta |
Un caso frequente è infatti quello di opposizione a decreto ingiuntivo per finanziamento non pagato. Come appena visto, in principio alla finanziaria / banca basterà dimostrare l’esistenza di un contratto di finanziamento per ottenere un decreto ingiuntivo, magari immediatamente esecutivo, mentre spetterà al (presunto) debitore presentare un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con il quale chiederne l’annullamento o perché non esista alcun inadempimento a lui imputabile, o perché il contratto o la procedura di notifica del decreto ingiuntivo presentino irregolarità.
Fino all’importo di € 516,00 non serve infatti l’assistenza di un legale e si può redigere e presentare autonomamente il proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo al Giudice di Pace. Da quell’importo in poi resta competenza del Giudice di Pace ma con l’assistenza necessaria di un professionista abilitato.
Il termine per opposizione a decreto ingiuntivo è fissato in 40 giorni dalla valida notifica. Anche se l’ingiunzione contenuta nel decreto ingiuntivo può variare da un minimo di 10 giorni per adempiere (nei pochi casi in cui la prova fornita dal creditore consista in un assegno, una cambiale, un documento redatto da un Pubblico ufficiale quale un Notaio, etc) a 60 (sessanta) giorni, il termine per proporre ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è sempre di 40 (quaranta) giorni dalla notifica. I due termini non vanno confusi: 10 o 60 giorni sono il termine a partire dalla notifica entro cui adempiere all’ingiunzione contenuta nel decreto ingiuntivo, 40 giorni è il termine entro cui proporre ricorso dalla notifica.
Quanto sopra vale in principio ma esistono molti casi particolari, come nel caso del residente all’estero per citarne solo uno, in cui i termini possono variare. Consigliamo quindi di chiedere un parere legale tramite il nostro modulo o a chiunque di fiducia…
Secondo l’art. 645 del Codice di Procedura Civile l’opposizione si presenta dinnanzi allo stesso Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ciononostante, l’opposizione a decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace è l’ipotesi più frequente anche se caratterizzata dal limite della competenza per valore fissato in € 5.200,00. Al di sopra di questo importo la competenza sarà sempre del Tribunale Ordinario, quindi necessariamente con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Ordine e pagamento del CU (Contributo Unico) corrispondente all’importo da trattare. Unica particolarità da segnalare è il caso in cui il debito, inizialmente contenuto entro il limite di competenza del Giudice di Pace, sia lievitato per spese, interessi e quant’altro. In questa eventualità, il Giudice di Pace tratterà l’opposizione fino all’importo di propria competenza rimandando per la parte eccedente alla trattazione in Tribunale…
In conclusione, di fronte a un decreto ingiuntivo bisogna anzitutto verificare che questo sia stato notificato validamente. Ciò significa che nome e indirizzo del destinatario siano corretti. La notifica a un indirizzo errato, ad esempio, farebbe presupporre che questa sia valida per compiuta giacenza, ossia il decorso di 10 giorni da quando sia stato lasciato l’avviso senza che il plico sia stato ritirato. Nel caso in cui l’indirizzo sia sbagliato e che l’interessato abbia fatto quanto doveva per comunicare il nuovo indirizzo all’anagrafe, la notifica sarà nulla.
In secondo luogo, bisognerà verificare che sia avvenuta entro 60 (sessanta) giorni da quando il Giudice abbia emesso l’ingiunzione. Se venisse consegnata oltre quel termine, o se la compiuta giacenza si compisse oltre il sessantesimo giorno, la notifica sarebbe nulla e, quindi, incapace di produrre alcuna azione esecutiva.
Esiste un’ipotesi estrema di opposizione possibile anche oltre il termine sopra visto, nel caso in cui la notifica fosse stata irregolare (e quindi il debitore decidesse di opporvisi anziché semplicemente farla dichiarare nulla!) o per altrettanto eccezionali casi di caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto ingiuntivo, invece, la presenza di pagamenti non correttamente computati dal creditore (anche le banche non sono infallibili!) oppure l’assenza del debito tout-court perché nascente da un contratto nullo, o perché il creditore non abbia a sua volta adempiuto, o perché compensato con un credito vantato dallo stesso debitore.
Notifica del decreto ingiuntivo oltre i 60 gg | Notifica nulla |
Notifica per compiuta giacenza a indirizzo errato | Notifica nulla |
Assenza del debito | Motivo di opposizione |
Contratto nullo | Motivo di opposizione |
Crediti reciproci in compensazione | Motivo di opposizione |
Adempimento del debitore (totale o parziale) | Motivo di opposizione |
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Per approfondimento:
Ministero della Giustizia, Servizi on-line del Giudice di Pace
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