DAZN non funziona, quando puoi farti risarcire?

In questi tempi così difficili, stare a casa può salvare la vita e i servizi di streaming ai quali ci siamo abbonati in massa sono davvero utili ma se DAZN non funziona, è possibile chiedere un risarcimento?

Come ogni contratto, anche quello delle potenti piattaforme di streaming come DAZN è regolato dal Codice civile al quale bisogna rifarsi per valutare se nella specifica situazione verificata si possa parlare di inadempimento contrattuale e, quindi, della possibilità di essere risarciti per il danno subìto.

Sia dal punto di vista economico, cioè quello dell’abbonamento pagato per poter godere del servizio reclamizzato, ma anche dal punto di vista della mancata visione in sé, infatti, l’utente incolpevole subisce un danno per il quale, in linea di principio, sarebbe previsto un risarcimento.

Anzitutto, il fornitore del servizio deve porre tutta la massima professionalità nel rendere il servizio atteso e, come lo stesso contratto prevede, se delle modifiche sono ammesse è solo nell’interesse degli utenti ai quali va offerto il miglior servizio possibile.

Potremmo apportare modifiche alle presenti Condizioni (…) per garantire una migliore funzionalità del Servizio DAZN, fermo restando che tali modifiche siano giustificate e che la struttura complessiva dell’abbonamento al Servizio DAZN non potrà essere modificata a svantaggio dell’utente

Art. 2.3 del Contratto DAZN in vigore al 12 novembre ’21

La piattaforma non sarà certo responsabile quindi di quegli impedimenti di natura tecnica che rientrano nella sfera dell’Utente, come la larghezza di banda a propria disposizione o l’adeguatezza del dispositivo con il quale voglia usufruire del servizio.

È responsabilità dell’utente garantire il possesso e la manutenzione dell’hardware e software necessari per l’accesso, ricezione e visione del Servizio DAZN.

Art. 7.1 del Contratto DAZN in vigore al 12 novembre ’21

Ancor meno la piattaforma, che è di tipo tecnologico / informatico, sarà responsabile per la sospensione dello streaming che dipenda da una manutenzione programmata o straordinaria della propria infrastruttura oppure di eventi fuori dal proprio controllo che si verifichino non per propria colpa. Anche se dovessero accadere durante i calci di rigore…

Non risponderemo né verso l’utente né verso soggetti terzi in caso di (totale o parziale) ritardo, cattivo funzionamento, sospensione, interruzione e/o indisponibilità (ciascuno di questi individualmente inteso come “Indisponibilità”) nell’erogazione del Servizio DAZN determinati da: forza maggiore o caso fortuito (…)

Art. 12.1 del Contratto DAZN in vigore al 12 novembre ’21

Se DAZN non funziona, quando dovrà risarcirti, e in che misura?

Alla luce di quanto sopra, se DAZN non funziona e il servizio viene anche solo temporaneamente interrotto senza una ragione riconducibile a una urgente manutenzione, a un evento imprevedibile, o all’esigenza di tentare di garantire al maggior numero possibile di utenti possibile la fruizione (vedremo di seguito questa ipotesi eventuale), all’utente spetta un indennizzo che, da quanto il contratto riporta, sembrerebbe coincidere con (almeno) il costo dell’abbonamento non goduto (e qui dobbiamo aprire un’ulteriore parentesi).

Abbiamo visto all’art. 2.3 che la piattaforma si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto se utili a garantire ‘la miglior funzionalità del servizio’. Ciò potrebbe includere l’esclusione dello streaming per una parte di utenti qualora ciò permetta alla restante quota di beneficiare della visione e potrebbe essere una giustificazione per l’annunciato stop temporaneo alla ‘concurrency’, ossia la possibilità di fruire dell’abbonamento da due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

L’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente. 

Art. 8.3 del Contratto DAZN in vigore al 12 novembre ’21

Per quanto riguarda l’importo del risarcimento, a opinione di chi scrive che il contratto appaia leggermente fuorviante laddove prevede che il risarcimento massimo consista nella restituzione di quanto pagato. Si fa infatti riferimento all’ipotesi in cui l’abbonamento sia stato acquistato da un rivenditore terzo e non dalla piattaforma direttamente, e che quindi il rivenditore sia mantenuto indenne da ‘colpe non proprie’. Un indennizzo maggiore, se giustificato, sarà sempre possibile ma la parte eccedente il rimborso dell’abbonamento sarà a carico di DAZN.

Qualora l’utente abbia sottoscritto il Servizio DAZN utilizzando un fornitore terzo di servizi di pagamento, tale inadempienza potrà essere notificata al fornitore terzo di servizi di pagamento, e quest’ultimo potrà rimborsare all’utente il prezzo d’acquisto versato. Nella misura massima concessa dalla legge, a tale fornitore terzo di servizi di pagamento non fa capo alcun’altra garanzia o obbligazione di qualsiasi genere in relazione al Servizio DAZN.

Art. 7.5 del Contratto DAZN in vigore al 12 novembre ’21

In conclusione, escluse tutte le cause imputabili all’Utente e quelle di ‘forza maggiore’ o di durata estremamente limitata, contratto alla mano, il servizio deve essere disponibile su 2 (due) dispositivi contemporaneamente e con la qualità reclamizzata esplicita o implicitamente. In tutte le diverse ipotesi è consigliabile scrivere direttamente alla piattaforma circostanziando quanto più possibile l’inconveniente e chiedendo non la risoluzione / recesso dal contratto di abbonamento ma il risarcimento pari al costo dell’abbonamento mensile in corso.

Per approfondimenti:

Il contratto DAZN vigente al 12 novembre 2021