Pensione di cittadinanza, domande frequenti

Introdotta dal primo Governo Conte, la Pensione di cittadinanza (PdC) è una misura economica di contrasto alla povertà che fornisce un sostegno economico a quei nuclei familiari che siano composti prevalentemente da persone di età pari o superiore a 67 anni, oppure quando nel nucleo siano comprese anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave, di non autosufficienza, o quando anche se occupate il reddito complessivo del nucleo familiare non raggiunga il minimo previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 1 comma 2 del Decreto legge nr. 4/2019

In primo luogo, va distinta dal Reddito di cittadinanza che, dando un aiuto economico alle persone in difficoltà in età lavorativa, mira invece alla formazione e al reinserimento di questi ultimi nel mondo del lavoro.

La seconda distinzione importante va fatta rispetto alla ‘pensione sociale’ (che oggi si chiama ‘assegno sociale’). La Pensione di cittadinanza è infatti una misura temporanea legata alle particolari difficoltà economiche che il Paese (come il Mondo intero) sta attraversando a seguito dell’emergenza pandemica che sappiamo, la seconda è invece una prestazione assistenziale, come lo sono tutte le pensioni, erogata stabilmente dall’INPS a quei soggetti che non abbiano maturato durante la vita lavorativa requisiti assicurativi o lavorativi.

  • Ho più di 67 anni ma mia moglie/marito non li ha ancora compiuti? Possiamo chiedere la PdC?
    No, a meno che il coniuge di età inferiore ai 67 anni abbia una disabilità grave o sia non autosufficiente;
  • Ho/abbiamo compiuto già 67 anni, possiamo chiedere la PdC?
    Si, a condizione che sussistano gli ulteriori requisiti richiesti di cittadinanza e residenza.

Oltre al requisito ‘anagrafico’, il secondo (con le deroghe che seguono) è rappresentato dalla cittadinanza che deve essere italiana o di un altro Stato membro dell’Union europea. Sono infatti ammessi tra i beneficiari anche i Cittadini di Stati terzi che soggiornino regolarmente in Italia con un Permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure permanente come nel caso di familiari di cittadini italiani o, infine, di chi goda di protezione internazionale.

Infine, esiste un terzo requisito di residenza che deve potersi dimostrare essere stata ininterrotta per gli ultimi 2 (due) anni in Italia e, comunque, risalente ai 10 (dieci) anni precedenti.

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Nota INPS sulla Pensione di cittadinanza

Oltre a quanto sopra, esistono dei requisiti di tipo economico / patrimoniali che il nucleo del soggetto richiedente deve rispettare:

  • un ISEE inferiore a € 9.360;
  • un valore del patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero che non sia superiore a € 30.000 senza considerare la casa di abitazione;
  • un valore del patrimonio mobiliare che non superi la soglia di € 6.000, accresciuta di 2 mila Euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10 mila Euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; soglie ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di € 7.560 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che tratteremo di seguito (oppure € 9.360 da moltiplicare per il parametro corrispondente della scala di equivalenza nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Trattandosi di una misura a sostegno di chi versi (realmente) in condizioni di temporanee difficoltà economiche, al fine di escludere chi non vi avrebbe diritto è stato previsto inoltre che non possano accedere alla Pensione di cittadinanza i nuclei familiari in cui un componente:

  • sia proprietario di un autoveicolo immatricolato per la prima volta (cioè, nuovo) nei 6 (sei) mesi antecedenti la richiesta della PdC;
  • sia proprietario di autoveicolo di cilindrata superiore a 1.600 cc;
  • sia proprietario di un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc intestato per la prima volta (cioè, nuovo) nei 2 (due) anni antecedenti la richiesta di PdC, ad eccezione di quei motoveicoli destinati a persone con disabilità e, pertanto, già acquistati beneficiando delle previste agevolazioni fiscali;
  • sia proprietario di navi e comunque di imbarcazioni da diporto.

Definiti quindi i requisiti necessari per beneficiarne, come fare richiesta di Pensione di cittadinanza?

Per chi vuol far da sé, il modo di sicuro più efficiente (ma non semplicissimo) è di presentare la richiesta tramite il sito a ciò dedicato gestito da INPS dal quale si può chiedere anche l’attestazione ISEE e presentare l’eventuale Modulo INPS SR182 previsto per chi abbia un’occupazione e, ciononostante, non raggiunga la soglia di reddito vista sopra. L’accesso avviene ora mediante SPID (ne abbiamo parlato qui: A cosa serve lo SPID?) ma per gli irriducibili che non lo abbiano ancora richiesto esiste la presentazione alternativa mediante il Modulo INPS SR180 che può essere usato come ulteriore guida.

In alternativa, ci si può far aiutare nella richiesta in un CAF (Centro Fiscale Autorizzato) oppure alle Poste, in entrambi i casi su appuntamento e portando con se la documentazione necessaria come il documento d’identità personale, il codice fiscale, gli ultimi estratti conto e i dati di eventuali impieghi, immobili, contratti di locazione, ecc.

Una volta accolta la domanda, verranno erogate 18 mensilità (rinnovabili nel caso la situazione di emergenza dovuta alla pandemia e i requisiti permangano) mediante una carta elettronica con la quale potranno essere fatti pagamenti fino all’importo assegnato che varia a seconda della composizione del nucleo familiare oppure con le stesse modalità con cui Poste Italiane eroga le pensioni ordinarie.

La pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni (…)

Circolare INPS nr. 100 del 05.07.2019

L’importo base di € 7.560 annui verrà infatti moltiplicato per un coefficiente variabile al quale si aggiungerà un secondo importo base di € 1.800, anch’esso variabile nel caso in cui il richiedente viva in locazione oppure abbia sottoscritto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in cui risieda.

Il coefficiente base è pari a 1 (uno) al quale si aggiungerà uno 0,4 per ogni componente maggiorenne aggiuntivo del nucleo familiare e 0,2 per ogni minore fino a un massimo di 2,1 (o 2,2 nel caso siano presenti familiari con gravi disabilità). Una coppia riceverà quindi € 7.560 x ( 1 + 0,4 = 1,4 ) = € 10.584 annui.

Ovviamente, ogni variazione nella propria condizione reddituale dovrà essere subito comunicata per la verifica della permanenza delle condizioni per poter beneficiare della Pensione di cittadinanza incorrendo, altrimenti, in responsabilità anche penali oltre all’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Come detto, l’importo viene erogato mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed entro la fine del mese deve essere speso (o prelevato, se possibile), senza possibilità di accumularlo nel saldo della carta. Attenzione! E’ perfino prevista una riduzione del 20% dell’importo dei mesi seguenti nel caso in cui la somma messa a disposizione del Richiedente non venga usata interamente… Scopo della PdC è di aiutare persone in difficoltà economica, l’uso per partecipare a giochi e scommesse è assolutamente vietato!

Chi è escluso dalla Pensione di cittadinanza? Oltre a quanti non possiedano tutti i requisiti sopra riportati, la normativa prevede una serie di situazioni personali incompatibili con la misura. Anzitutto da un punto di vista strettamente penalistico, coloro che siano detenuti (per tutto il periodo della detenzione) oppure che siano sottoposti a misura cautelare personale così come anche che siano stati condannati in via definitiva per i delitti previsti dall’art. 270-bis Cod. pen. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), art. 280 Cod. pen. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), art. 289-bis Cod. pen. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), art. 416-bis Cod. pen. (Associazione di tipo mafioso), art. 416-ter Cod. pen. (Scambio elettorale politico-mafioso), art. 422 Cod. pen. (Strage), 640-bis Cod. pen. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Inoltre, coloro che siano ricoverati in istituti di cura di lunga degenza oppure altre strutture residenziali a totale carico dello Stato così come infine anche coloro che siano disoccupati a seguito di dimissioni volontarie per il periodo dei 12 mesi dalla data delle dimissioni, sempre che non rientrino nelle cosiddette ‘dimissioni per giusta causa’, nel qual caso non opera l’incompatibilità appena detta per le dimissioni volontarie.

Viceversa, la misura che vuole essere a sostegno delle persone in temporanea difficoltà economica, sono previste una serie di compatibilità con, ad esempio, il godimento della NASpI così come dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altri strumenti a sostegno al reddito a seguito di disoccupazione involontaria. Una prestazione non può escludere aprioristicamente l’altra se il reddito del nucleo familiare non raggiunge la soglia massima sopra considerata e quindi concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Art. 2, comma 8, DL nr. 4/2019

Parrebbe superfluo ma giova precisare che ogni variazione nelle condizioni richieste per accedere alla Pensione di cittadinanza deve essere comunicata tempestivamente per la verifica del diritto o meno alla percezione delle erogazioni attraverso il Modulo INPS SR181.

E’ del tutto lecito avviare un’attività come lavoratore dipendente, autonomo o sotto forma di impresa individuale o in partecipazione mentre si percepisce la PdC ma è assolutamente necessario comunicare periodicamente i ricavi previsti per le valutazioni del caso con il modulo citato poco sopra.

Per la stessa logica per cui la PdC è compatibile con eventuali redditi, pensioni, attività integrando il reddito fino alla soglia descritta in apertura di questa guida, altrettanto l’importo erogato non forma parte dell’imponibile sul quale calcolare le tasse dovute dal Cittadino / Contribuente e, a differenza di altri redditi non è nemmeno pignorabile così costituendo un reale aiuto sul quale poter contare!

Riteniamo doveroso un ultimo cenno a proposito dei controlli che l’INPS e i soggetti a ciò accreditati metteranno in atto per trovare eventuali posizioni irregolari. Il clamore mediatico della scoperta di percettori senza titolo, benché in misura numericamente e percentualmente di gran lunga inferiore rispetto alle frodi ed evasioni continuamente scoperte in àmbiti diversi, si parla di circa l’1% complessivo, ha portato a una maggior attenzione, anche mediante i cosiddetti ‘controlli incrociati’ tra diverse banche dati informatizzate nella disponibilità della Pubblica Amministrazione globalmente intesa.

Tra le irregolarità più frequentemente riscontrate, la più consistente riguarda il requisito della residenza, in particolar modo per gli stranieri che non possono dimostrare la decennale legittima presenza sul territorio e non vere e proprie truffe. In ogni caso, se accertato che il beneficiario non godeva (o non goda più) dei requisiti / presupposti per l’erogazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto percepito scatteranno i procedimenti, anche penali, per accertare quanto si sia trattato di errori involontari sfuggiti anche ai CAF di riferimento per chi non abbia gestito la pratica personalmente, quanto invece ci fosse la volontà di percepire del denaro a cui non si avesse diritto e, in quest’ultima eventualità, quale sia stato l’elemento motivante. Diversa sarà ovviamente la posizione di chi si trovi in condizioni di reale, concreto disagio non altrimenti mitigabile, e chi abbia agito, magari in associazione con più soggetti, per percepire decine o centinaia di Pensioni di cittadinanza mediante prestanome.

Infine, un suggerimento per quanti si affideranno a un CAF per l’inoltro della domanda: oltre al calcolo dell’ISEE chiedete per tranquillità la verifica dell’ISR, ossia l’Indice della Situazione Reddituale giacché, prendendo quest’ultima in considerazione tutti i redditi dei diversi componenti del nucleo familiare relativi al secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, e sottraendo alcune spese o franchigie eventuali come gli assegni corrisposti all’ex coniuge o alcune spese per disabili ad esempio, potrebbero rivedere (in aumento) la situazione reddituale sino a sforare il tetto massimo permesso.

Per approfondimenti:

La scheda della Pensione di cittadinanza, servizio sul sito dell’INPS

La scheda della Pensione sociale, sul sito dell’INPS

Presentare domanda di PdC tramite il sito a ciò dedicato gestito da INPS

Richiedere l’attestazione ISEE tramite il sito dedicato gestito da INPS

Modulo INPS SR180

Modulo INPS SR181

Modulo INPS SR182