Terza dose e responsabilità del medico

Chiunque si sia prenotato per la terza dose così come per le prime due dosi di uno qualunque dei vaccini contro il virus Covid-19 disponibili avrà certamente letto la Scheda anamnestica e il Modulo di consenso.

Con la compilazione della prima Scheda di anamnesi, è responsabilità del Cittadino presentare il quadro più aggiornato e veritiero possibile della propria situazione clinica, segnalando tutte quelle circostanze che potrebbero interferire con gli effetti della terza dose o delle precedenti: è stato in contatto con una Persona contagiata? Manifesta uno dei seguenti sintomi? Soffre o ha mai sofferto di allergie? Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino? Soffre di malattie cardiache o polmonari? Si trova in una situazione di compromissione del sistema immunitario? E così via…

Affermazioni non veritiere già fornirebbero al personale medico un’ottima via di fuga da ogni coinvolgimento nel caso in cui a seguito della terza dose o delle precedenti il Cittadino soffrisse di malori importanti o perfino morisse.

Un’ulteriore rete di sicurezza, di cui è fuori discussione il buon senso, sono le due condizioni ulteriori sottoscritte con il Modulo di consenso, ossia l’accettazione della permanenza per (almeno) 15 minuti nella sala d’aspetto all’uscita del Centro vaccinale dopo la somministrazione perché il personale sanitario possa intervenire prontamente in caso di reazioni avverse immediate e la responsabilità in capo al Cittadino di contattare il proprio medico di riferimento nel caso di un qualunque effetto collaterale.

La responsabilità penale del personale sanitario coinvolto nella somministrazione della prima, seconda o terza dose parrebbe già ampiamente esclusa ogni volta che il Cittadino abbia omesso informazioni rilevanti sul proprio quadro clinico, sia sgattaiolato fuori dal Centro vaccinale prima del termine del periodo di osservazione e/o qualora abbia trascurato di chiedere assistenza in presenza di effetti collaterali ma, se ciò non bastasse, il Governo Draghi ha emanato uno specifico Decreto legge, poi convertito in Legge con alcune modifiche, che esclude definitivamente la responsabilità penale del personale medico incaricato della somministrazione dei vaccini.

Dalla prima formulazione nel Decreto legge, alquanto generica:

(…) esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative; (…)

DL nr. 44/2021

alla formulazione definitiva contenuta nella Legge nr. 76/2021 (qui sotto) viene meglio precisato che, affinché l’esenzione dalla responsabilità penale del medico operi, è necessario che l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni per la somministrazione dello stesso.

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 3 DL nr. 44/2021 convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76

La misura, già proposta e (fortunatamente) non passata sotto il Governo Conte durante la prima ondata quando le parti politiche coinvolte nella disastrosa gestione dell’emergenza a livello regionale, tra cui ricordiamo i numerosissimi decessi nelle RSA, tentarono di sollevare i propri uomini da ogni responsabilità penale, è ora riproposta in una misura più ragionevole a detta di chi scrive, circoscritta all’atto della sola somministrazione della terza dose (e delle precedenti per chi ancora non avesse provveduto) quando, in definitiva, viste le premesse, non se ne sentiva l’esigenza in maniera pressante ma sicuramente mette il personale medico in condizioni di operare più serenamente dovendo quindi rispondere, come sempre nell’esercizio della professione, per dolo o colpa grave.

Per approfondimenti:

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44