Revoca dell’assegno divorzile, quando si può ottenerla

In questo breve articolo parliamo della revoca dell’assegno divorzile, da non confondere con la sua semplice revisione in aumento o in riduzione.

Se siete tra quelli che hanno toccato con mano la dura realtà del ‘niente è per sempre’, la buona notizia infatti è che ci sono casi in cui si può chiedere la revoca dell’assegno divorzile senza quindi dover essere più obbligati a versare alcunché all’ex coniuge!

Le novità di cui parliamo sono quelle recentemente introdotte all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, in materia
di assegno divorzile appunto, con cui vengono recepite le modifiche che lentamente la giurisprudenza, fotografando le numerose realtà che si ripresentano nelle aule di giustizia ogni giorno, finalmente recepisce.

La sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione ha sostanzialmente cancellato il diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere, anche dopo il divorzio, lo stesso tenore di vita goduto durante l’unione, per sostituirlo con il diverso parametro del raggiungimento dell’indipendenza economica del coniuge richiedente.

Ciò significa, in definitiva, che dall’aver garantito per decreto del Tribunale un assegno divorzile svincolato a qualunque condizione del coniuge richiedente, ora l’esistenza o la possibilità di quest’ultimo/a di raggiungere la propria indipendenza economica riveste un’importanza tale da escludere perfino l’assegno e, se già stabilito, di determinare la revoca dell’assegno divorzile.

Quando si può ottenerla quindi?

Come apparirebbe di per sé logico, l’assegno verrà meno quando vi siano redditi o significativi cespiti patrimoniali mobiliari così come immobiliari che garantiscano quindi l’autosufficienza economica. In secondo luogo, quando sussistano capacità e possibilità effettive di lavoro personale, valutate ovviamente caso per caso in relazione alle specifiche caratteristiche del richiedente. Infine, nel caso della disponibilità di una casa di abitazione in modo continuativo.

Resta, va detto, un certo richiamo a quelle che erano le condizioni di vita anteriori al divorzio ma, in ogni caso, la possibilità di badare a se stesso/a del richiedente giocano un ruolo determinante nella concessione così come nella revoca dell’assegno divorzile.

Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l’elemento testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo Discorde giurisprudenza di merito SS.UU. (2018): assegno di divorzio come misura compensativa e perequativa 3 assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa compensativa. […] L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. […] Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l’elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.

Stralcio della Sentenza nr. 11504 / 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

La novità più eclatante è inclusa nel nuovo disposto del Comma 9 all’articolo 5 della Legge 898 del 1970 secondo cui si può ottenere la revoca dell’assegno divorzile nel caso in cui l’ex coniuge richiedente contragga un nuovo matrimonio oppure si leghi in una unione civile oppure ancora avvii comunque una stabile convivenza.

L’assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza al sensi dell’articolo 1, comma 36, della Legge 20 maggio 2016, nr. 76, anche non registrata del richiedente l’assegno.

Modifica in tema di revoca dell’assegno divorzile

Se quanto sopra non bastasse a portare uno scossone all’orientamento passato, ispirato da un estremamente diverso contesto sociale e personale di riferimento, il rinnovato comma 10 aggiunge che, una volta avuta la revoca dell’assegno divorzile per le ragioni poco sopra viste, questo non potrà essere ripristinato una volta che i motivi di revoca non siano più presenti .

L’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

Modifica in tema di revoca dell’assegno divorzile

In conclusione, l’ex coniuge obbligato al versamento può in ogni momento chiedere al Giudice la revoca dell’assegno divorzile in ciascuna delle tre situazioni previste dalla Legge, opportunamente dimostrate.

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