E’ innegabile che godere di un bel panorama, oltre ad aumentare il valore di una proprietà, renda anche molto più piacevole servirsene e, nel caso del diritto di veduta impedito da alberi, chiunque vorrebbe certo attivarsi per garantirsi una veduta aperta.
Sgombrato subito il campo da ogni tentazione di ripristinare la veduta mediante il taglio degli alberi che impediscano la veduta originaria, ciò configurerebbe il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 393 del Codice penale proprio per chi, pur potendo ricorrere al Giudice per veder riconosciuti e tutelati i propri diritti, decida di fa da sé, occorre anzitutto definire se esista un diritto di veduta tutelato.
Se è vero che l’art. 900 del Codice civile prevede espressamente il diritto di veduta inteso come un affaccio più o meno diretto sui fondi vicini, altrettanto però prevede che tale diritto sorga in virtù di un accordo tra le parti (che dovrà essere dimostrabile) oppure per disposizione testamentaria.
In queste due ipotesi, la tutela in giudizio del diritto di veduta appare semplice sempre che, come detto, si possa provare l’accordo o la disposizione testamentaria secondo cui un fondo sia gravato da una servitù di veduta a favore dell’altro fondo, titolare del diritto di veduta, e che quest’ultimo possa esercitarlo concretamente mediante un affaccio, un balcone e simili.
Fuori da questi casi, non si potrà quindi parlare propriamente di diritto di veduta ma andrà inquadrato diversamente il problema sorto con la crescita degli alberi al fine di trovarne una diversa soluzione.
Può capitare, ad esempio, che gli alberi in questione siano stati piantati dal vicino a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dagli usi locali o da regolamenti e leggi applicabili. La regola generale è di almeno 3 metri per gli alberi d’alto fusto, ridotta a un metro e cinquanta per gli alberi non di alto fusto.
Art. 892
Art. 892 Codice civile, Distanze per gli alberi
Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Nel caso quindi di un diritto di veduta impedito da alberi, anche se risulti improprio parlare di diritto di veduta per quanto visto sopra, un primo rimedio può venire nel caso in cui gli alberi siano a una distanza inferiore da quella minima prevista a seconda del loro fusto.
Bisognerà anzitutto chiedere al proprietario di tagliarli con una lettera raccomandata a.r. dandogli un congruo tempo per adempiere e, in caso di sua inattività, solo allora ci si potrà rivolgere al Giudice di pace perché glielo ordini.
Un secondo rimedio può trovarsi nel caso del diritto di veduta impedito da alberi che non assolvano ad alcuna specifica funzione o utilità per chi li ha piantati, e quindi la loro presenza configuri i cosiddetti atti di emulazione previsti dall’art. 833 del Codice civile, ossia quegli atti posti in essere al solo fine di nuocere o disturbare il vicino.
Anche in questo caso, esclusa ogni iniziativa personale d’impeto, ci si potrà rivolgere al Giudice affinché inibisca la continuazione della molestia e disponga perfino di un risarcimento a favore del danneggiato.
Art. 833
Art. 833 Codice civile, Atti di emulazione
Atti d’emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Tra le ragioni capaci di giustificare un eventuale diritto di veduta impedito da alberi va infine citato il diritto alla riservatezza del vicino il quale, rispettando le distanze dai confini, desideri porre se stesso e i propri familiari al riparo degli sguardi indiscreti altrui.