Per comprendere in cosa consista il diritto dominicale è necessario capirne l’etimologia: diritto dominicale è la traduzione dal latino ‘ius domini’ e significa, letteralmente, ‘diritto del padrone, del signore’.
Non uno specifico, singolo diritto quindi, ma l’insieme di tutti quei diritti, facoltà e prerogative che spettano al proprietario di un determinato bene, sia di proprietà privata, esclusiva, oppure in comune con altri contitolari come avviene, ad esempio, nel caso di una comunione ereditaria indivisa o in un condominio per quanto riguarda le cosiddette parti comuni.
Il Codice civile attribuisce al proprietario (o ai proprietari) il diritto di godere della cosa in modo pieno ed esclusivo, e altrettanto quindi va inteso essere il diritto dominicale, ossia il diritto del proprietario di godere di un determinato bene, mobile o immobile che sia, senza alcuna possibile limitazione lecita da parte di terzi.
Per capire appieno in quale misura la legge tuteli il diritto dominicale, basterà prendere in considerazione due articoli del codice penale, ossia l’art. 624-bis Cod. pen. che punisce con la reclusione da uno a sei anni chi si impossessi della cosa altrui, e l’art. 614 Cod. pen. che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi si introduca nell’abitazione o in una diversa proprietà privata altrui.
Art. 624-bis
Art. 624-bis Codice penale, Furto in abitazione
Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena e’ della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e’ aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Art. 614
Art. 614 Codice penale, Violazione di domicilio
Violazione di domicilio
Chiunque si introduca nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Non esistono quindi differenze nell’esercizio dello ius dominicale che sia riferito a beni privati oppure comuni in comproprietà.
A seconda del caso concreto il dominus, il proprietario, potrà usare diversi strumenti sia di ordine civile che penale, a tutela dei propri diritti nei confronti di chi lo abbia privato del proprio bene oppure ne stia limitando la facoltà di goderne in modo pieno.
L’art. 1168 del Codice civile prevede, ad esempio, l’azione di reintegrazione del possesso a favore di chi sia stato occultamente o violentemente spogliato del possesso di un proprio bene…
Solo per completezza facciamo notare come la limitazione possa provenire anche da un comproprietario nel caso in cui questo, servendosi della cosa che gli appartenga in comunione (in con-dominio), ne faccia un uso o la trasformi in modo tale da renderne impossibile il godimento o l’uso originario da parte dell’altro comproprietario o condòmino.
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Per approfondimento:
Traduttore Latino – Italiano – Latino
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