E’ lecito il diritto di ritenzione senza preventivo?

Spesso le officine meccaniche si trovano nella situazione di aver effettuato un lavoro di riparazione su un veicolo, ma di non essere ancora state pagate dal cliente. In questi casi, ci si chiede se l’officina sia legittimata a trattenere il mezzo presso la propria sede fino al saldo del debito e se sia lecito il diritto di ritenzione senza preventivo.

Esiste infatti un istituto giuridico chiamato ‘diritto di ritenzione che consente al creditore (l’officina), in determinate circostanze, di trattenere il bene fino al pagamento del proprio credito. Si tratta di un diritto accessorio a quello di credito pecuniario, che sorge automaticamente e che ha lo scopo di garantire il creditore.

Il Codice Civile riconosce espressamente il diritto di ritenzione alle officine meccaniche che abbiano effettuato lavori di riparazione o manutenzione su beni mobili, come appunto i veicoli, ai sensi dell’articolo 2756. In questo caso, sussistono contemporaneamente un credito pecuniario dell’officina per la prestazione resa e un privilegio sul bene interessato dai lavori.

Per poter esercitare il diritto di ritenzione, l’officina deve tuttavia provare di aver ricevuto il veicolo in buona fede, credendo che il committente fosse il proprietario o un suo delegato. Inoltre deve poter dimostrare l’esistenza del proprio credito, che deve essere certo, liquido ed esigibile.

Si veda per approfondimento il nostro articolo: Diritto di ritenzione del meccanico, lecito a condizione che…

Il diritto di ritenzione garantisce all’officina di trattenere il veicolo fino al completo pagamento delle riparazioni effettuate. Tuttavia, è importante che il mezzo non venga utilizzato o disposto come se fosse di proprietà dell’officina, poiché ciò potrebbe configurare il reato di appropriazione indebita.

Laddove ricorrano tutti i presupposti di legge quindi, le officine possono legittimamente esercitare il diritto di ritenzione per garantirsi il pagamento delle prestazioni rese, evitando però di assumere comportamenti che integrino reati penali ed è lecito il diritto di ritenzione senza preventivo.