Le spese per la manutenzione o la riparazione dell’auto possono essere importanti e non è infrequente veder applicato il diritto di ritenzione del meccanico sull’auto finché il debito gli sia saldato.
Abbiamo già visto in più occasioni come il ‘farsi giustizia da sé‘ non solo sia sbagliato ma configuri addirittura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta la legge preveda la possibilità di avere giustizia seguendo le procedure previste per la tutela dei propri diritti.
E’ comprensibile quindi che il diritto di ritenzione del meccanico lasci confusi quando lo si veda esercitato da quest’ultimo, magari sul proprio mezzo, senza che prima abbia ottenuto una pronuncia di un Giudice che lo autorizzi in tal senso.
Verrebbe da pensare che il meccanico sia colpevole del reato di appropriazione indebita ma, a una lettura attenta dell’art. 646 del Codice penale si noterà la mancanza dell’elemento fondamentale dell’ingiusto profitto: nel caso dell’esercizio del diritto di ritenzione del meccanico, la finalità non è l’arricchimento ingiusto, come nel caso di chi si impossessi ‘furtivamente’ di un qualcosa altrui, quanto piuttosto garantirsi il pagamento di un credito maturato a fronte di materiali e/o ore di manodopera effettivamente impiegati, a beneficio e su richiesta del proprietario del mezzo.
Perché il diritto di ritenzione del meccanico sia esercitato legittimamente è infatti necessario e sufficiente che abbia il possesso in buona fede del mezzo, consegnatogli quindi dal legittimo proprietario o da chi per esso; che abbia maturato un credito certo, liquido ed esigibile, così come facilmente possono dimostrare le fatture di acquisto dei ricambi e il fatto che la riparazione / manutenzione sia stata effettivamente eseguita; nonché un collegamento funzionale tra il credito maturato e il bene legittimamente posseduto oggetto di ritenzione.
Art. 2756 del Codice civile, Diritto di ritenzione
1. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. 2. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. 3. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Il lettore attento avrà notato che ‘I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi’ (…) ‘anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa’. Ciò significa che il diritto di ritenzione del meccanico sarà esercitabile anche su quei beni che, per loro natura, risultino impignorabili.
Abbiamo visto, ad esempio, come il fermo amministrativo non sia possibile sul mezzo usato per lavoro dal debitore mentre, in base all’art. 2756 del Codice civile, potrà essere trattenuto dall’officina finché non veda saldato il proprio legittimo credito.
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