Inquinamento acustico e rimedi legali

Questa breve guida su inquinamento acustico e rimedi legali nasce dalla (triste) considerazione che, prima o poi, tutti abbiamo avuto o avremo a che fare con un vicino, o un’attività, troppo rumorosi.

Superata la prima e sensata fase in cui si tenta pacificamente di far capire al disturbatore quanto fastidio stia dando, la prima reazione è spesso quella di farsi giustizia da sé nelle forme più varie: togliendo la corrente al vicino mentre da una festa, presentandosi all’ingresso dell’azienda e intimando a gran voce di fermare i macchinari in produzione, e così via.

E’ bene chiarire subito che in tutti questi casi, nonostante si abbia ragione, il fatto di tentare di farsi giustizia da sé configurerebbe il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni! Quando la legge offre una soluzione a un illecito, come è senza ombra di dubbio illecito il fatto di disturbare i vicini o i residenti, bisogna infatti seguire le disposizioni di legge con le procedure previste se non si vuole passare dalla parte del torto…

Ciò detto, parlando di inquinamento acustico e rimedi legali, bisogna tenere a mente che per definire quali e se vi sia tutela, occorre considerare sia il diritto del ‘disturbato’, sia quelli del ‘disturbatore’.

Anche il soggetto che pone in essere i comportamenti all’origine dell’inquinamento acustico lamentato ha infatti il diritto di compiere all’interno della sua proprietà le attività che voglia, purché lecite e sempre che, ed è questo il punto dirimente, le propagazioni verso le proprietà vicine non superino la soglia della cosiddetta normale tollerabilità.

Fare una festa di compleanno è lecito, alle 3 del mattino no. Spostare con le motrici dei container o sfiatare delle valvole a pressione è lecito, durante le ore di riposo no.

Il Codice civile, nella formulazione contorta dell’art. 844, anziché vietare il comportamento molesto si preoccupa di assegnare il diritto al molestatore finché contenuto entro la soglia della normale tollerabilità.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 844 Codice civile, le Immissioni

Caso per caso quindi bisognerà soppesare gli interessi contrapposti. E’ per un verso comprensibile come non possa essere trattato alla stessa stregua l’inquinamento acustico di un privato nei confronti di un altro privato e l’inquinamento acustico di un’azienda nei confronti di un privato o, peggio ancora, di un’intera cittadina.

Quando si supera la soglia della normale tollerabilità?

La legge quadro sull’inquinamento acustico nr. 477 del 1995 ha stabilito i limiti (misurabili) entro i quali sia lecito produrre rumore: 3 db di notte e 5 db di giorno, al di sopra del cosiddetto rumore di fondo. Ogni superamento dei predetti limiti costituisce sempre un illecito del quale, come tale, si può chiedere all’Autorità giudiziaria la cessazione e il corrispondente risarcimento ex art. 2043 Codice civile.

A nulla varrà la giustificazione del fatto che l’origine del rumore fosse preesistente o la dimensione organizzativa della fonte dell’inquinamento acustico se le misure adottate (o adottabili) per il contenimento dei rumori non riducono l’immissione al di sotto della soglia della normale tollerabilità sopra vista.

Come si accerta il superamento della soglia della normale tollerabilità?

Gli accertamenti mediante perizia fonometrica competono prevalentemente all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) su iniziativa del Sindaco del luogo ove si verifica l’inquinamento acustico. A parere di chi scrive, un accertamento disposto dal privato mediante un Ente che garantisca altrettanta imparzialità e obiettività nella misurazione dei rumori sarà utilizzabile solo ove il Sindaco non si sia attivato senza giustificato motivo.

Responsabilità penale per inquinamento acustico

Oltre al profilo civilistico che prevede la risarcibilità dei danni provocati, inquinamento acustico e rimedi legali interessano anche l’àmbito penale. Quando la molestia è arrecata alla collettività, trova applicazione l’art. 659 del Codice penale che punisce l’autore con l’arresto fino a 3 (tre) mesi per ogni evento illecito.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila. Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Art. 650 Codice penale

Quali danni sono risarcibili?

Conseguenza dell’inquinamento acustico è, in primis, una violazione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione e, pertanto, tutti i danni conseguenti e dimostrabili che ne derivino direttamente sono risarcibili, così come le spese necessarie all’esercizio dell’azione inibitoria (legali, consulenze, etc.) e le spese per il contenimento della molestia in attesa della cessazione dovuta.

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