Il diritto alla salute nell’articolo 32 della Costituzione italiana

Nel riconoscerne la fondamentale importanza sia per l’individuo che per la collettività, il diritto alla salute nell’articolo 32 della Costituzione italiana garantisce cure gratuite e l’obbligatorietà di trattamento sanitario solo dietro espressa disposizione di legge.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 32 della Costituzione italiana

Nella sua formulazione estremamente sintetica, l’art. 32 Cost. racchiude concetti importantissimi tra cui, in primis, il diritto alle cure gratuite per gli indigenti.

Il sistema del pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie prevede infatti l’esenzione dal pagamento per la categoria reddituale più bassa e, anche nel caso delle categorie non esentate, non rappresenta il reale prezzo del servizio cosi come reso dalle strutture private quanto piuttosto un rimborso, il più delle volte parziale, del costo sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per la sua erogazione.

Concettualmente contrapposto al diritto alle cure, è il diritto a non essere sottoposto ad alcuna cura non desiderata. Paradossalmente, anche se ciò comporti un rischio concreto e grave per la propria incolumità, con l’unico limite della sicurezza della collettività.

Può quindi capitare che anche un paziente ricoverato in gravi condizioni in ospedale possa farsi dimettere contro il parere dei medici curanti sempre che ciò non costituisca un pericolo per i restanti individui.

Citiamo solo incidentalmente per completezza di trattazione il diritto al suicidio assistito oggetto delle battaglie dell’Associazione Luca Coscioni sull’eutanasia.

In diversi àmbiti si è visto il confine della propria autonomia segnato dal sorgere di un altrui diritto e così avviene anche per quanto riguarda il trattamento sanitario che può essere ‘obbligatorio’, nell’esempio classico del TSO, quando la persona affetta da particolari patologie psichiatriche o sotto l’influenza di alcool o droghe costituisca, oltre che per sé, un pericolo per la collettività. In questi casi un individuo può essere sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio contro la propria volontà.

Quanto appena detto rileva nel comprendere in quale misura il diritto alla salute nell’articolo 32 della Costituzione italiana rientri nell’attuale discussione sulle vaccinazioni obbligatorie. Così come per quelle già obbligatorie per i bambini, anche le più recenti vaccinazioni obbligatorie, a opinione di chi scrive, possono (e dovrebbero) essere obbligatorie per la totalità degli individui giacché, oltre ad alleggerire l’individuo vaccinato con minori conseguenze nel caso di suo contagio dal CoVid, costituiscono altresì un freno alla diffusione. Inoltre, alla durata della pandemia in essere sono direttamente proporzionali le ricadute economiche per l’intero Paese.

Nessuna incostituzionalità quindi né dell’obbligo vaccinale motivato come sopra.

L’obbligatorietà di un determinato trattamento infine non può essere disposto arbitrariamente da un medico nei confronti di un individuo ma deve piuttosto essere previsto da un atto avente forza di legge. O quantomeno da una ordinanza del Sindaco nel caso dei TSO d’urgenza.

In ogni diversa ipotesi la scelta se sottoporsi o meno a un determinato trattamento sanitario spetta all’individuo che, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie e veritiere circa il proprio stato e i trattamenti possibili, esprimerà (o non esprimerà) il proprio consenso informato alle cure che dovranno sempre essere rispettose dell’individuo.

Il testo dell’art. 32 della Costituzione sul sito del Senato

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