Il dipendente che abbia un infortunio sul lavoro è tutelato dall’assicurazione obbligatoria fornita dall’INAIL ma esiste anche il risarcimento danni del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente a propria ulteriore tutela.
Ogni datore di lavoro è infatti obbligato a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a favore del proprio dipendente che lo copra, sin dal momento dell’assunzione, nel caso di inabilità al lavoro temporanea e permanente, così come per i danni permanenti di una certa entità riportati a seguito dell’infortunio.
La prima forma di risarcimento danni per l’infortunio del dipendente viene quindi dall’INAIL.
Inabilità temporanea | dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione |
dal 91° giorno | 75% della retribuzione | |
Inabilità permanente | dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione |
dal 91° giorno | 75% della retribuzione | |
Danni permanenti | dal 6% al 15% | risarcimento del danno biologico |
Danni permanenti | dal 16% al 100% | rendita mensile per danno biologico e risarcimento danni |
Danno biologico | fino al 6% | a carico del datore di lavoro |
oltre il 6% | a carico dell’INAIL | |
Danni | con invalidità al 100% | assegno per assistenza alla persona |
Danni | con invalidità dal 34% | assegno per incollocabilità |
Morte | rendita al coniuge / figli superstiti |
Cosa si intende per infortunio sul lavoro?
La definizione di infortunio sul lavoro è contenuta nell’art. 2 del DPR nr. 1124 del 1965, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria che, nel definire i casi in cui l’assicurazione obbligatoria intervenga, così lo definisce:
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Art. 2 DPR nr. 1124 del 1965
Si considera infortunio sul lavoro quindi ogni evento lesivo della salute del dipendente che ne determini l’inabilità temporanea al lavoro per un periodo superiore a 3 (tre) giorni, l’inabilità permanente o, addirittura, la morte.
Il risarcimento danni del datore di lavoro
Come visto, l’assicurazione obbligatoria dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) opera a partire dal quarto giorno di inabilità temporanea lasciando così a carico del datore di lavoro l’indennizzo relativo ai primi 3 (tre) giorni.
Inoltre, l’INAIL risarcirà il cosiddetto danno biologico che ecceda il 6% lasciando a carico del datore di lavoro il risarcimento per i primi 6 (sei) punti percentuali appunto.
Infine, il datore di lavoro è tenuto a versare il cosiddetto danno differenziale, ossia la parte di danno non coperta dall’INAIL fino al completo risarcimento del lavoratore ogni volta che sia accertata la mancata predisposizione delle necessarie misure previste dalla legge in materia di sicurezza e prevenzione.
Inabilità temporanea | primi 3 (tre) giorni |
Danno biologico | primi 6 punti percentuali |
Danno differenziale | oltre la copertura massima INAIL |
Entro quando va chiesto il risarcimento per infortunio sul lavoro?
A seconda che si tratti dell’erogazione a carico dell’INPS o del risarcimento spettante al datore di lavoro, esistono tempi diversi entro i quali la richiesta di risarcimento va inoltrata.
Nel caso di indennizzo a carico dell’INAIL, la richiesta va presentata entro 3 (tre) anni dall’infortunio mentre nei confronti del datore di lavoro, rientrando nella più generale responsabilità contrattuale di quest’ultimo, la richiesta di risarcimento danni va presentata entro 10 (dieci) anni dall’infortunio.
Risarcimento e colpa del dipendente
L’assicurazione obbligatoria provvista dall’INAIL copre anche le eventualità in cui l’infortunio sul lavoro sia dipeso dal comportamento imprudente o negligente del dipendente stesso purché non determinato dall’assenza dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento di quelle specifiche mansioni, o purché l’infortunio non sia conseguenza dell’abuso di alcool o stupefacenti.
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Per approfondimento:
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