La nuova legge di Riforma del condominio nr. 220 del 2012 ha posto fine a infinite diatribe sancendo la pace tra regolamento condominiale e cani la cui presenza in condominio è finalmente ammessa.
All’articolo 1138 del Codice civile è stato infatti aggiunto un inequivocabile ultimo comma che così recita testualmente: ‘Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici’.
Fino ad allora accadeva spesso che i regolamenti condominiali vietassero esplicitamente l’accesso agli spazi comuni e l’uso di strutture condominiali agli animali da compagnia detenuti dai condòmini, obbligando quindi questi ultimi alla scelta tra portare in braccio per vari piani un cane di magari qualche decina di chili non potendogli far calcare scale o ascensore, oppure rinunciare alla preziosa compagnia.
Come detto, la nuova formulazione dell’art. 1138 del Codice civile e la nuova legge di Riforma del condominio pongono finalmente fine a quest’assurdità, obbligando le assemblee condominiali che avessero precedentemente disposto diversamente a far coesistere regolamento condominiale e cani.
Sarà quindi annullabile ogni disposizione contraria a quanto sopra su iniziativa del condòmino che abbia interesse a farne dichiarare il contrasto con la norma codicistica di livello superiore, e sarà automaticamente nulla senza necessità di intraprendere alcuna azione nel caso in cui la decisione limitativa sia stata presa dall’assemblea senza che l’argomento fosse esplicitamente incluso nell’Ordine del giorno.
Ciò detto, la presenza dell’animale domestico non dovrà pregiudicare i diritti dei restanti condòmini di usufruire delle medesime attrezzature e spazi comuni, così come ovviamente non dovrà causare loro fastidio con odori o rumori superiori alla cosiddetta normale tollerabilità che possano giungere anche all’interno delle proprie abitazioni private.
Quindi, oltre alla compatibilità sancita tra regolamento condominiale e cani, per gli animali da compagnia in genere che vivano in condominio le regole principali di condotta sono: guinzaglio di non più di mt 1,50 e museruola sempre disponibile, da indossare obbligatoriamente in ascensore, vaccinazioni complete, igiene dell’animale e delle sue pertinenze, rimozione di ogni eventuale bisogno…
In conclusione, la nuova legge chiarisce la possibile coesistenza tra regolamento condominiale e cani secondo il principio per cui le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, e ogni disposizione contraria è annullabile o nulla!
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Segnaliamo nella speranza che sia d’interesse, la nostra petizione per il divieto di compravendita di animali d’affezione fintanto che canili e strutture analoghe ospitino centinaia di migliaia di innocenti in attesa di adozione, incarcerati per una vita senza aver alcuna colpa.