Macchina con fermo amministrativo? Non è detta l’ultima parola

macchina con fermo amministrativo

Cosa sia successo per ritrovarsi la macchina con fermo amministrativo è abbastanza chiaro: dopo che l’Agenzia delle Entrate o chi per essa ha inviato al Contribuente una cartella per il pagamento di un debito tributario, non si è provveduto né al saldo, né a presentare istanza di rateizzazione, né a fare ricorso nei 60 (sessanta) giorni seguenti.

Il risultato è che il debito fino ad allora non direttamente esigibile, lo è diventato, e l’Agenzia o chi sia stato incaricato della riscossione tenterà di recuperare le somme reclamate aggredendo i beni rintracciabili a nome del Contribuente, come l’auto appunto.

Il primo passo è costituito da un’azione cautelare specifica che mira a ‘bloccare’ il bene sul quale ci si intenda soddisfare, ed è la ragione per cui è vietato guidare, rottamare, esportare, lasciare su suolo pubblico e ovviamente vendere la macchina con fermo amministrativo a meno che non si dichiari nell’atto il debito che grava sul veicolo e del quale quindi l’acquirente dovrà rispondere.

Prima di procedere con l’iscrizione del fermo amministrativo il Contribuente riceverà un preavviso a seguito del quale potrà far opporre una delle due circostanze trattate di seguito, oppure pagare e/o dimostrare di aver già correttamente adempiuto all’obbligazione oggetto della cartella esattoriale nei 30 (trenta) giorni seguenti.

Chi si mettesse ugualmente alla guida di una macchina con fermo amministrativo dovrà rispondere personalmente dei danni provocati in caso di incidente, vedrà il veicolo confiscato e applicata una sanzione da un minimo di circa € 2 mila a circa € 8 mila, oltre alle eventuali ulteriori responsabilità penali del caso concreto.

Tutto ciò premesso, non è però detta l’ultima parola.

In considerazione dell’importanza che l’auto ha nella vita quotidiana, professionale e familiare oltre che personale, la legge stessa prevede che in determinate circostanze il fermo amministrativo non si possa iscrivere e, se già iscritto, vada rimosso da parte della Pubblica Amministrazione su richiesta dell’interessato.

La prima eventualità è quella in cui la macchina con fermo amministrativo sia l’unica con la quale il Contribuente / debitore possa esercitare il proprio lavoro. In questo caso non rientrano le ipotesi in cui possa recarsi ugualmente al lavoro usando un diverso mezzo privato o dei mezzi pubblici ma, nel caso in cui quel veicolo sia imprescindibile (ad esempio, un tassista rispetto al proprio taxi) ci si può opporre all’iscrizione del fermo e, se già iscritto, chiederne la cancellazione.

La seconda eventualità si verifica quando il veicolo è utilizzato (ed è l’unico utilizzabile) per la cura o l’assistenza a una persona disabile. Come nel caso precedente, ci si può opporre all’iscrizione del fermo e, se già iscritto, chiederne la cancellazione.

Una terza possibilità di continuare lecitamente la macchina con fermo amministrativo è quella di chiedere la rateizzazione del debito o la definizione agevolata dello stesso. Con il pagamento della prima rata l’iscrizione del fermo amministrativo verrà sospesa e quindi l’indisponibilità verrà prorogata di mese in mese, finché l’eventuale non pagamento di una successiva rata non farà decadere dai benefici della rateizzazione… Per beneficiare di questa possibilità è però necessario attivarsi entro i 60 (sessanta) giorni dalla notifica della cartella!

Per approfondimento:

La scheda dell’Agenzia delle Entrate





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