Servitù di passaggio ostruita, quali azioni sono possibili?

Quale che sia l’utilità perseguita al momento della sua costituzione, una servitù di passaggio ostruita è di sicuro in completa antitesi rispetto al suo scopo iniziale e può configurare un illecito penale.

Che si tratti di una servitù di passaggio per raggiungere a piedi, o con animali, o con mezzi agricoli, o con automezzi privati un fondo altrimenti intercluso, oppure per soddisfare la necessità di approvvigionamento di acqua, di foraggio e così via fino al soddisfacimento di una anche semplice maggior comodità per chi ne benefici, la presenza di una servitù di passaggio ostruita rende impossibile qualunque utilità ipotizzata ed è evidente che non sia mai lecita se determinata, volontariamente, dal soggetto che, anzi, dovrebbe sopportarla.

In alcuni casi il sorgere di una servitù di passaggio deriva dalla semplice volontà delle parti coinvolte che, oltre a stabilirne le modalità di esercizio e un eventuale corrispettivo (o indennizzo), possono chiarire in quale misura e in capo a chi sia posto l’onere della manutenzione della stessa.

In altri casi, dovendo garantire l’accessibilità e il pieno godimento di un bene o un fondo altrimenti non possibile, è la legge a prevedere che una servitù di passaggio debba sorgere, e in questo caso, le spese necessarie al concreto esercizio del diritto attribuitogli così come della futura manutenzione è posta automaticamente in capo al soggetto che se ne avvantaggi.

In una ultima eventualità, né la legge, né un accordo esplicito delle parti fanno sorgere la servitù di passaggio che, anzi, si delinea e consolida nel tempo per il semplice fatto di esercitarla in un determinato modo nel tempo. E’ questo il caso, ad esempio, delle cosiddette ‘strade vicinali’ poste anche a carico di un solo fondo.

E’ evidentemente molto diverso il caso di una servitù di passaggio ostruita per fatti indipendenti dalla volontà di chicchessia, come nel caso di una frana o altri simili eventi naturali, dal caso di una servitù di passaggio ostruita come conseguenza ‘consapevole’ delle azioni del proprietario del fondo gravato dalla servitù.

Nel primo caso, se non diversamente pattuito, è opinione di chi scrive che sia diritto (e compito) di chi dalla servitù trae vantaggio ripristinare le condizioni che ne permettano il libero esercizio. Nel secondo caso, invece, occorre procedere con cautela.

Anzitutto, nel frequente caso della servitù di passaggio ostruita da un muro di cinta o da una recinzione costruita dal proprietario del fondo gravato, il titolare del diritto di passaggio non può agire autonomamente rimuovendo l’ostacolo al passaggio a meno che non agisca nel bisogno urgente, non rimandabile e dimostrabile di salvare sé o altri da un danno grave, irreparabile e ingiusto.

Fuori da questa eventualità estrema, si configurerebbe il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 392.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, é punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 516,00
Agli  effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione.

Art. 392 Codice penale

L’azione possibile e formalmente corretta consiste nel rivolgersi al giudice affinché condanni l’autore dei fatti che hanno reso la servitù di passaggio ostruita a ripristinare la situazione di fatto dei luoghi corrispondente alla servitù di che trattasi. Nel caso d’esempio, mediante demolizione del muro di cinta e ricostruzione alla distanza necessaria per l’indisturbato transito dell’avente diritto.

Anche la servitù di passaggio ostruita deliberatamente e illecitamente, col decorso di un ventennio di non utilizzo, si prescrive e non importerà se più aventi diritto si siano succeduti in un così ampio arco temporale. Sempre che uno di essi non abbia interrotto i termini. In questa eventualità un nuovo termine di 20 (venti) anni inizierà a decorrere potendo, in qualunque momento, chiedere giudizialmente il ripristino della servitù di passaggio, oppure un proporzionato indennizzo.

In virtù dell’interruzione del termine, nemmeno l’usucapione della porzione di fondo così occupato sarà invocabile.