Nuda proprietà e prima casa, le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali che riguardano nuda proprietà e prima casa ricalcano quelle per l’acquisto di ogni abitazione principale offrendo gli stessi vantaggi alle medesime condizioni.

Come previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di registro (T.U. nr. 131 del 1986):

a. l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

b. l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;

c. l’acquirente non deve avere la titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da egli stesso o dal coniuge con i benefici ‘prima casa‘ (in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).

Per beneficiare del cosiddetto ‘Bonus prima casa’ non importa che il nudo proprietario non acquisisca il diritto reale di godimento sul bene e così sarà sufficiente che, qualora già non sia residente, dovrà spostare la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune ove è l’immobile acquistato.

Nuda proprietà della seconda casa

Come appena visto, le agevolazioni fiscali per la prima casa sono possibili solo quando l’acquirente non abbia già acquistato un altro immobile con i benefici ‘prima casa’. E’ sempre possibile e lecito quindi l’acquisto della nuda proprietà della seconda casa ma senza le agevolazioni fiscali, riservate all’abitazione principale di cui beneficerà per la prima volta in occasione di questo acquisto.

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