Come visto, si può vendere la nuda proprietà e si può comprare la nuda proprietà.
E’ un accordo assolutamente lecito fintanto che, esattamente come ogni altra transazione immobiliare e non, la volontà delle parti si formi senza alcuna forzatura esterna e fintantoché il prezzo convenuto sia equo.
Ragionando in astratto, il nudo proprietario potrebbe perfino a propria volta rivendere la nuda proprietà qualora lo desiderasse e così altrettanto l’usufruttuario potrebbe cedere a terzi la facoltà di usare e trarre frutti dalla cosa purché la durata non ecceda la vita dell’usufruttuario stesso.
Sempre in tema di liceità dell’accordo e sua impugnabilità, in altro nostro approfondimento sul valore della nuda proprietà abbiamo visto che, qualora il prezzo convenuto sia inferiore alla metà del valore di stima e il nudo proprietario abbia approfittato dello stato di bisogno del venditore, questo potrà esercitare l’azione di rescissione ai sensi dell’art. 1448 del Codice civile che così prevede:
‘Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.’
Si può quindi vendere la nuda proprietà, purché il convincimento alla vendita (e all’acquisto) si formino liberamente e il prezzo rispecchi il valore della nuda proprietà calcolato correttamente.
Cosa succede con la morte dell’usufruttuario?
La morte dell’usufruttuario fa venir meno il diritto assegnatogli. Ricordiamo che la durata dell’usufrutto può essere decisa d’accordo tra le parti con l’unico limite di non eccedere la vita dell’usufruttuario.
Con la propria morte cessa ogni diritto, senza che possa in alcun modo essere trasferito agli eredi o a terzi.
Qualunque atto di disposizione avesse compiuto in vita, cesserà, obbligando chi nel frattempo stia usando o sfruttando il bene a restituirlo alla disponibilità del nudo proprietario che acquisterà la piena proprietà.
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