Rimandiamo a questo nostro breve articolo che riassume dove è obbligatorio e dove no chi avesse perso il filo della vicenda Green Pass mentre, a chi invece abbia ben chiaro dove dovrebbe usarlo e, non avendolo, stia pensando di acquistare o produrre e usare un green pass falso, suggeriamo di leggere queste poche righe per scoprire quanti e quali reati ruotino attorno a un Green Pass falso.
Bisogna infatti distinguere il caso in cui, in un contesto per accedere al quale sia necessario dimostrare la propria vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2, la dimostrazione non sia stata data (magari perché il titolare o il gestore di un luogo stesso non l’hanno richiesta) dal caso in cui sia stata data una prova falsa di avvenuta vaccinazione.
Nel primo caso, per gestore e avventore è prevista una semplice sanzione amministrativa e/o la chiusura temporanea dell’esercizio ma, nel secondo caso, si incorre in uno o più reati per i quali potrebbe aprirsi un procedimento penale d’ufficio.
Venendo all’argomento trattato oggi, chi crei un Green Pass falso a partire da uno esistente (oppure interamente ex novo) rischia da 9 mesi a 4 anni di reclusione. Al privato si applica infatti in base all’art. 482 del Codice penale una riduzione di un terzo alle pene previste per il medesimo comportamento da parte di un Pubblico ufficiale che sarebbe punito invece con la reclusione da 1 a 6 anni ex art. 476 Cod. pen.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 472 Codice penale
Stesse pene per chi, pur non avendo creato o falsificato l’attestazione in questione, la usi comunque per trarne vantaggio.
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Art. 489 Codice penale
Più lieve ma sempre di rilievo penale il caso in cui l’attestazione non sia falsificata ma ‘semplicemente’ usata da un soggetto diverso dal legittimo titolare che quindi tenti di sostituirsi all’avente diritto. Così infatti recita l’art. 494 Cod. pen.:
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (…) induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Art. 494 Codice penale
Infine, nella panoramica dei reati a contorno delle false certificazioni di avvenuta vaccinazione, il grottesco caso dei Green Pass venduti on-line. In questo caso non si può parlare di truffa perché ne manca il presupposto principale, ossia l’inganno di un ignaro cittadino da parte di un altro soggetto che ben conosce invece l’invalidità della certificazione offerta. Venditore e acquirente sono entrambi consapevoli della falsità del documento e ogni azione risarcitoria verso chi abbia venduto un documento inutile è a dir poco ridicola.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 640 Codice penale
Dai quattordici anni in su quindi, età minima a partire dalla quale il nostro Codice penale inizia a ritenere un soggetto responsabile penalmente per le proprie condotte, l’uso di un Green Pass falso o altrui può risultare estremamente ‘caro’: dalla sola sanzione amministrativa per la mancata esibizione di uno esistente e valido, ai 4 anni di reclusione per la falsificazione integrale.