Il diritto di prelazione sui terreni agricoli

La legge può prevedere che, in determinate situazioni, un soggetto sia da preferire a un altro nella vendita alle medesime condizioni di un immobile ed è quanto accade, ad esempio, con il diritto di prelazione sui terreni agricoli.

Il diritto di prelazione opera quindi non solo nel caso in cui il proprietario di un immobile si impegni volontariamente, pur non essendone obbligato, a offrire in futuro a un suo confinante o vicino specifico il proprio immobile alle medesime condizioni alle quali lo venderebbe a un estraneo, è il caso della prelazione volontaria, ma anche quando per la situazione concreta la legge impone al venditore di preferire sempre, a parità di condizioni, il soggetto che per la vicinanza tra i due beni o i rapporti in essere tra i proprietari sarebbe ingiustamente penalizzato dalla vendita effettuata ad altri, è questo il caso della prelazione legale.

Il diritto di prelazione sui terreni agricoli appartiene a questa seconda categoria e consiste nell’obbligo per il venditore di preferire, a parità di condizioni, il soggetto che già si stia occupando del terreno al fine di riunire proprietario e possessore di quel determinato fondo agricolo oppure il proprietario del fondo attiguo che potrà gestire più efficientemente i terreni agricoli uniti.

Come si esercita il diritto di prelazione sui terreni agricoli?

Il proprietario del fondo in vendita deve offrire il proprio terreno agricolo a chi già ne stia lavorando la terra, e ai confinanti coltivatori mediante una propria proposta irrevocabile dalla quale risultino tutti gli elementi essenziali alla vendita, ossia l’individuazione dei terreni in vendita, il prezzo, eventuali servitù o condizioni particolari necessarie tra cui, a detta di chi scrive, un limite alla validità della proposta.

Fino a quando non sarà scaduto il termine anzidetto, o fino a quando il destinatario della proposta non si sarà pronunciato in un senso o nell’altro, il proprietario del terreno in vendita non potrà ritirare la propria offerta e tantomeno vendere, alle medesime condizioni, a un terzo.

E’ opinione di chi scrive che la proposta irrevocabile debba avere forma scritta ad substantiam e che quindi una semplice comunicazione verbale non sia sufficiente, e così altrettanto per l’eventuale rinuncia a esercitare il diritto di prelazione oppure, al contrario, per l’accettazione ancor più in considerazione del fatto che la data certa è indispensabile per il computo del corretto adempimento nel versare il prezzo pattuito entro 3 (tre) mesi dalla stessa.

In quali casi è esclusa la prelazione sui terreni agricoli?

Il senso di questa prelazione è già stato illustrato: favorire la produzione agricola, sia riunendo la figura del coltivatore / possessore con quella del proprietario qualora già non coincidano, sia favorire l’efficientamento della produzione rendendo possibili le economie di scala nel passaggio dal singolo fondo attiguo al nuovo fondo che accorpi le proprietà confinanti.

Condizione indispensabile è quindi che si tratti di terreni agricoli, non potendosi operare laddove la destinazione urbanistica sia diversa.

Sono altrettanto esclusi dalla prelazione agraria i terreni che non presentino una naturale contiguità essendo divisi da una proprietà terza, da una strada riconducibile a un Ente proprietario diverso dai fondi di che trattasi, o da un corso d’acqua quando questo non sia strettamente funzionale agli stessi e scorra su una porzione dei fondi medesimi a ciò dedicata.

Chi può beneficiare del diritto di prelazione sui terreni agricoli?

Tenendo a mente lo scopo di questa specifica forma di prelazione, ben si comprende come sia riservata ai coltivatori diretti, in primis, e agli imprenditori agricoli professionali proprietari (anche in forma di società agricola) dei fondi attigui.

Art. 31. Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo. 

Art. 31 della Legge 26 maggio 1965, nr. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

La dimensione organizzativa dell’acquirente rileva ai fini della validità della prelazione perché, finalizzata alla coltivazione del fondo, sarà ammessa entro il triplo della capacità lavorativa del soggetto beneficiario della prelazione, e sempre che nei 2 (due) anni precedenti non abbia già operato analoghe operazioni di acquisto.

Come difendere il diritto di prelazione sui terreni agricoli?

Il titolare di un valido diritto di prelazione che veda il fondo di proprio interesse venduto a terzi potrà esercitare un’azione revocatoria mediante la quale invalidare la vendita a terzi e aggiudicarsi, alle medesime condizioni, il terreno agricolo spettante oltre al risarcimento di eventuali danni e spese legali.

L’azione revocatoria deve essere esercitata entro un anno dalla vendita al terzo, pena l’improcedibilità.

Altrettanto dicasi per l’affittuario che vedrà il proprio diritto di prelazione sempre preferito a quello, benché altrettanto lecito, esercitato da altre categorie di coltivatori o imprenditori confinanti.

Per approfondimento:

Legge 26 maggio 1965, nr. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

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