La libertà di parola nella Costituzione italiana

La libertà di parola nella Costituzione italiana, come garantita dal primo periodo dell’articolo 21, contraddistingue una democrazia in cui è garantita la libertà di espressione dei Cittadini affinché, condividendo le proprie idee con ogni mezzo disponibile, possano formare una propria libera opinione su qualunque tema.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. (…omissis…)
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 21 della Costituzione italiana

In un’epoca in cui grazie alla tecnologia diffusa e accessibile chiunque potrebbe rendere pubblico il proprio pensiero raggiungendo qualunque altra persona nel mondo in tempo reale, la libertà di parola nella Costituzione è quindi, per un verso, un diritto fondamentale della persona e per questo protetto a livello costituzionale (nonché ripreso dalla Carta europea dei Diritti fondamentali) ma anche, per altro verso, fonte di grande responsabilità nell’esercitarlo.

Il fatto di godere del diritto di parola non significa infatti poter dire qualunque cosa passi per la testa. Come in altri àmbiti, anche in questo caso il limite all’esercizio di un proprio diritto coincide con il sorgere di un altrui e diverso diritto.

Anzitutto, va rispettato il diritto alla riservatezza e all’onorabilità altrui (si veda Calunnia e diffamazione, tutto quello che devi sapere). Va rispettato inoltre l’altrui senso del pudore e della decenza, pur se rapportati al preciso momento storico. Non si può mettere in pericolo né l’ordinamento democratico né la sicurezza dei Cittadini promuovendo, ad esempio, comportamenti già previsti come contrari alla legge.

Fuori da questi basilari e condivisibili limiti, ogni forma di esercizio della libertà di parola nella Costituzione è non solo ammesso ma auspicato essendo indice di una democrazia sana sempre che, ovviamente, le idee fatte circolare siano veritiere e vengano diffuse autonomamente da singoli Cittadini desiderosi di partecipare attivamente al dibattito su qualsivoglia tema e non all’interno di piani di comunicazione programmati al fine di condizionare l’opinione pubblica.

La stampa, a cui oggi possiamo equiparare le testate informative online e le pagine tematiche sui social network, è altrettanto tutelata dall’art. 21 della Costituzione che la sottrae a ogni forma di autorizzazione preventiva o censura affinché, riportando i fatti, aiutino i Cittadini nel creare un proprio convincimento su vari temi.

Unico limite del diritto di cronaca, anche qui, è il rispetto degli altrui diritti di fronte ai quali, ove non indispensabile, il diritto di cronaca deve arrendersi.

Sono da considerarsi quindi non lecite, ad esempio, la violazione del diritto alla riservatezza e all’onorabilità di ogni persona e, anzi, il diritto di cronaca sempre soggetto all’obbligo di rigorosa verità dei fatti riportati, di pertinenza rispetto a un effettivo interesse di cronaca, oltre che di obiettività senza cioè enfatizzare o sminuire la portata di una notizia di cronaca al fine di alterare l’immagine del protagonista dei fatti di cronaca riportati.

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