Il diritto di passaggio in cortile privato

Non è la prima volta che trattiamo l’argomento della servitù di passaggio in generale e il diritto di passaggio in cortile privato oggetto di questo breve approfondimento ne è una interessante variante.

Riassumendo molto brevemente, può accadere che una proprietà (il cosiddetto fondo servente) debba sopportare il transito diretto a un diverso fondo (il cosiddetto fondo dominante) in virtù di un obbligo di legge (che opera ogniqualvolta il fondo dominante sia intercluso e quindi senza altra possibilità di accedervi) oppure a seguito di un accordo raggiunto tra i proprietari dei due fondi che potrebbero aver anche convenuto un corrispettivo da aggiungersi all’ordinario obbligo di manutenzione sempre a carico del fondo che beneficia del diritto di passaggio.

Nel caso di unità immobiliari ricavate dalla riconversione e/o ristrutturazione e frazionamento di un preesistente fabbricato, proprio in ragione dell’originaria impostazione architettonica dove, in genere, diverse ali gravitavano attorno a una corte comune, può sorgere il problema dell’esercizio del diritto di passaggio in cortile privato quando, anziché questo essere in comproprietà di tutte le nuove unità ricavate, sia invece stato assegnato a una soltanto di esse.

Come nel caso del fondo intercluso il cui accesso e godimento sarebbe impossibile senza un diritto di passaggio protetto da eventuali eventi o azioni che lo rendano impossibile o anche solo più difficoltoso, anche in questo caso il proprietario dell’unità immobiliare che non abbia altro modo di accedervi sarà titolare di una servitù di passo legale che gli attribuisca il diritto di passaggio in cortile privato altrui.

Così come per ogni altra servitù di passaggio, il corrispondente diritto di passaggio deve poter essere esercitato liberamente e senza limitazioni di sorta (si veda, ad esempio, Servitù di passaggio ostruita, quali azioni sono possibili?) per cui, lungi dall’intraprendere alcuna iniziativa personale che, anche se nella convinzione di aver tutta la ragione rappresenterebbe il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come visto in Diritto di veduta impedito da alberi, il titolare potrà rivolgersi al Giudice di pace competente per territorio per vedersi garantito il proprio diritto di passaggio.

Attenzione! Il diritto di passaggio si prescrive per non uso ventennale sempre che, nel frattempo, un avente diritto non abbia interrotto i termini con una diffida a mezzo raccomandata a.r. o, ancor meglio trattandosi di diritto reale di godimento, intraprendendo una azione legale specifica volta a ripristinare il passaggio autonomo e indisturbato.

Per approfondimento:

Corte costituzionale – Illegittimità costituzionale dell’art. 1052, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo

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