La responsabilità dei sindaci: rischi e tutele giuridiche

La responsabilità dei sindaci è un tema complesso che negli ultimi anni è stato al centro del dibattito politico e giuridico. I primi cittadini si trovano spesso a dover prendere decisioni difficili nell’amministrazione della cosa pubblica, espongendosi a rischi giuridici di varia natura. Malgrado alcune tutele introdotte, la normativa presenta ancora numerose zone grigie che rendono la posizione del sindaco incerta e rischiosa. Chiarire limiti e portata della responsabilità di chi governa le città appare dunque essenziale per garantire una guida serena ed efficace dell’ente locale.

Nel prosieguo di questo articolo analizzeremo nel dettaglio le varie tipologie di responsabilità cui può andare incontro il sindaco: penale, civile, amministrativa e contabile. Vedremo i rischi connessi alla cosiddetta “firma facile”, all’emanazione di atti poi rivelatisi illegittimi, al risarcimento danni verso terzi. Esamineremo poi quali tutele sono state introdotte nel tempo per proteggere l’operato del primo cittadino e come sia auspicabile una riforma organica della responsabilità dei sindaci per fare chiarezza.

Responsabilità civile
La responsabilità civile del sindaco scatta principalmente per danni cagionati a terzi nell’esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, in caso di incidenti stradali causati da buche o dissesti del manto non riparati, il Comune e il sindaco possono essere chiamati a risarcire la vittima. Anche per crollo di edifici scolastici o altre strutture comunali può configurarsi una responsabilità civile in solido.

Responsabilità penale
Sul piano penale, viene spesso contestata al sindaco la cosiddetta “firma facile”, ovvero una responsabilità oggettiva per reati commessi nell’ambito dell’amministrazione da altri soggetti, per omesso controllo. Negli anni sono state introdotte cautele, come la punibilità solo in caso di dolo, ma il rischio sussiste.

Responsabilità amministrativa
Riguarda provvedimenti, autorizzazioni e altri atti amministrativi del Comune che violino disposizioni di legge, con possibili sanzioni disciplinari o amministrative previste da leggi e regolamenti.

Responsabilità contabile
Deriva da atti che comportino un danno alle casse dell’ente locale. Ad esempio firma di delibere che causino un decremento illegittimo del patrimonio comunale. In tali casi la Corte dei Conti può addebitare il danno erariale al sindaco.

Le sanzioni disciplinari o amministrative che possono colpire i sindaci per responsabilità nell’esercizio delle loro funzioni derivano da violazioni di leggi, regolamenti o principi di buona amministrazione, ne deriva che le tipologie di provvedimenti previsti sono diversi a seconda della gravità della violazione compiuta.

Si va dalla semplice censura scritta, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo senza ulteriori conseguenze, fino alla più grave sanzione della decadenza dalla carica, ovvero la rimozione definitiva del sindaco con provvedimento prefettizio o regionale. Tra questi due estremi ci sono poi misure intermedie come la sospensione temporanea dalla carica o le sanzioni amministrative pecuniarie, che comportano il pagamento di multe più o meno onerose.

Gli organi che possono comminare queste sanzioni sono diversi e dipendono dal tipo di responsabilità in cui è incorso il primo cittadino. Per le violazioni di carattere amministrativo il Prefetto e gli organi ministeriali sono i soggetti preposti. La Corte dei Conti interviene invece per la responsabilità contabile e l’eventuale danno erariale. Per i profili penali sono competenti i tribunali ordinari, mentre Regioni e Corecom sanzionano le infrazioni di leggi regionali. Anche organi interni all’amministrazione comunale, come Consiglio e Collegi di disciplina, possono proporre provvedimenti.

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