Le prove ammissibili nella separazione per tradimento

Nell’ambito di un processo civile, per prova si intende qualsiasi elemento che possa convincere il giudice della verità di un fatto controverso e così, anche l’elencazione delle prove ammissibili nella separazione per tradimento, gli strumenti di accertamento dei fatti sono estremamente numerosi.

Le prove ammissibili possono essere infatti di vari tipi, a cominciare dalle prove documentali, ossia tutti i documenti scritti (contratti, ricevute, lettere, etc), registrazioni audio o video, fotografie, ecc. che attestano un fatto rilevante; Prove testimoniali come le dichiarazioni di testimoni e persone informate sui fatti che deponendo confermino la verità di un fatto controverso; Presunzioni, ossia conseguenze che il giudice trae da un fatto certo per risalire a un fatto incerto in base al nesso di causalità che li lega, purché esse siano semplici o gravi, precise e concordanti; La confessione con cui una parte faccia ammissione spontanea dei fatti, giudiziale o stragiudiziale; Giuramento, ossia l’attestazione della verità di un fatto mediante formule sacramentali, oggi poco utilizzato; Perizie, cioè elaborazioni tecniche affidate a consulenti (periti) per accertare elementi che richiedono specifiche competenze; Ispezioni consistenti nell’esame diretto da parte del giudice di persone, luoghi o cose, per verificare fatti rilevanti per la causa; Fatti notori, di pubblico dominio, conosciuti da un numero indeterminato di persone, che non necessitano di essere provati.

Tutto ciò premesso, nello specifico, le prove ammissibili nella separazione per tradimento possiamo dire che siano:

Messaggi di testo o chat o e-Mail tra il coniuge e l’amante, che dimostrino la relazione extraconiugale, purché inequivocabili;

Foto o video che ritraggono il coniuge e l’amante in atteggiamenti intimi, altrettanto inequivocabili;

Testimonianze di terze persone (amici, parenti, colleghi) che hanno visto o saputo con certezza della relazione extraconiugale suffragate da fatti circostanziati e concordanti;

Pedinamenti e appostamenti da cui emergano incontri tra il coniuge e l’amante in luoghi e orari non compatibili con le giustificazioni del coniuge;

• Mancanza di rapporti intimi tra i coniugi da tempo, associata ad altri indizi può essere un elemento a sostegno di altre prove più evidenti;

Le prove ammissibili nella separazione per tradimento, in sintesi, devono essere il più possibile oggettive, inequivocabili e concordanti tra loro, tali da convincere il giudice in modo certo della sussistenza della relazione extraconiugale.

I messaggi sul cellulare e la corrispondenza del coniuge sono prove ammissibili nella separazione per tradimento?

In generale, spiare i messaggi e la corrispondenza del coniuge senza il suo consenso non è lecito.

Si tratta di una violazione della privacy che può costituire reato, tuttavia, ci sono alcune eccezioni se esiste il fondato sospetto che il coniuge stia tradendo o stia pianificando azioni nocive per la sicurezza o il patrimonio dell’altro coniuge o dei figli. I messaggi e la corrispondenza conosciuti senza il permesso del legittimo destinatario può essere ammessa come mezzo di prova in sede di separazione giudiziale ma la decisione al riguardo spetta al giudice.

Nel caso in cui si tratti di messaggi o corrispondenza ricevuti su dispositivi comuni, visibili e accessibili ad entrambi i coniugi, la loro visione può considerarsi senza dubbio lecita, vista la presunzione di consenso implicito, finché non vengano salvati, ritrasmessi e successivamente consultati di nascosto, nel qual caso la liceità può venir meno e l’ammissibilità dovrà essere sottoposta al Giudice.

In conclusione, la regola generale è quindi che spiare di nascosto il coniuge senza il suo consenso oppure la sua corrispondenza è illecito. Le eccezioni sono limitate a situazioni gravi, urgenti o particolari, valutate di volta in volta dall’autorità giudiziaria e affinché diventino prove ammissibili nella separazione per tradimento, il loro uso nel procedimento civile deve essere autorizzato dal Giudice.

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