Maltrattamenti in famiglia senza prove

Anticipiamo subito che è possibile ottenere una condanna per maltrattamenti in famiglia senza prove in considerazione della oggettiva difficoltà della vittima nel dimostrare, con i mezzi di prova ordinari, quanto subìto.

In cosa consistono i maltrattamenti in famiglia?

Per maltrattamenti in famiglia si intendono i comportamenti abituali, ripetuti benché in un periodo di tempo non esteso, mediante i quali il soggetto ‘forte’ di una posizione di ‘superiorità’ derivante dalla propria prestanza fisica, dal vincolo familiare oppure affettivo instauratosi, o dalla dipendenza economica della parte offesa, tali da provocare in quest’ultima uno stato di sofferenza psichica e fisica ingiuste.

Non è ovviamente il caso di singole ingiurie o minacce non infrequenti nelle coppie più litigiose, anche se sfocianti in occasionali lesioni (lievi e/o accidentali), quanto piuttosto nella situazione di continua soggezione psicologica in cui incorra la parte offesa, anche se intervallata da momenti più distesi e di normale vita di coppia.

Chiunque (…) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Art. 572 del Codice civile

A onor del vero, è reperibile in rete una sentenza di assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia motivata dal fatto che, oltre agli episodi di prevaricazione, nella la vita della coppia si alternavano anche di momenti di serenità e con ciò, secondo il Giudice, non si sarebbe configurato il reato di che trattasi. La circostanza, a opinione di chi scrive, è fuorviante e discutibile, ragion per cui oltre a segnalarne solo incidentalmente l’esistenza per completezza di trattazione non se ne darà ulteriore risalto.

Come si ottiene una condanna per maltrattamenti in famiglia senza prove

Gli episodi di maltrattamento in famiglia avvengono, quasi sempre, all’interno delle mura domestiche e lontano dagli occhi di amici, parenti e, si spera, figli. In più, accade di continuo che sia la stessa persona offesa, per timore di un ulteriore inasprimento della situazione familiare, a evitare quelle situazioni che, invece, le sarebbero di aiuto come il ricorso alle cure del Pronto soccorso (che redigerà un referto ed eventualmente segnalerà le circostanze alle Forze dell’ordine) oppure la richiesta di intervento di Polizia o Carabinieri. Non da ultimo, segnaliamo la possibilità di rivolgersi al Centro anti violenza e stalking 1522 sempre attivo!

In queste condizioni è evidente che la prova dei maltrattamenti risulterà quindi estremamente difficile, contrapponendo la parola della persona offesa a quella dell’autore del reato, ed è per questo che la legge prevede, per questo specifico reato, una particolare fede probatoria alle parole della vittima una volta che sia giudicata attendibile nella propria testimonianza. Ovviamente, le testimonianze di vicini, messaggi scritti minacciosi, referti ospedalieri e denunce collezionate nel tempo non potranno che consolidare ulteriormente quanto riferito dalla vittima e di per sé già sufficiente.

Ecco quindi come è possibile ottenere la cessazione della violenza e la condanna dell’autore dei maltrattamenti in famiglia senza prove!

Si veda per approfondimento il testo dell’art. 572 del Codice penale con le successive modifiche e integrazioni.

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