Da quando le polizze assicurative per la responsabilità civile dei veicoli circolanti non si rinnovano più tacitamente, può capitare di trovarsi inconsapevolmente alla guida di un veicolo con l’assicurazione scaduta. Fatto grave, pericolosissimo, che espone il trasgressore, oltre alle “salate” conseguenze della “multa assicurazione scaduta” anche a sanzioni accessorie inaspettate.
Cominciamo dal principio. La Legge prevede che nessun veicolo possa circolare senza un’assicurazione valida che risarcisca i danni eventualmente provocati dalla circolazione del veicolo stesso a terzi. Dal sasso schizzato dallo pneumatico che colpisce un pedone, un altro veicolo, un’abitazione, all’incidente più classico in cui un pedone venga investito oppure avvenga uno scontro con altri veicoli o diverse proprietà private, è obbligatorio (e intelligente) essere provvisti di un’assicurazione che risarcisca il danno al posto del responsabile entro massimali abbastanza ampi.
I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Art. 193 Comma 1 Codice della Strada
Proprio per la frequenza dei danni provocati a terzi incolpevoli, la stessa Legge ha previsto che, non operando il rinnovo tacito e automatico delle polizze RC Auto, la copertura sia estesa di 15 giorni oltre la scadenza naturale (30 durante l’emergenza Covid) ma, attenzione, il periodo di estensione non risparmierà una multa assicurazione scaduta al trasgressore, con tutto quanto comporta e che spesso nemmeno viene immaginato.
Chiunque circoli senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393.
Art. 193 Comma 2 Codice della Strada
La sanzione amministrativa comporta, per cominciare, il pagamento di un’importo ben più costoso del rinnovo dimenticato: da un minimo di € 848 a un massimo di € 3.393 ridotta di 1/4 (un quarto) se pagata entro il periodo di estensione di 15 giorni o se venga demolito il veicolo entro 30 giorni dalla multa assicurazione scaduta.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine (…) è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Art. 193 Comma 3 Codice della Strada
Molti ignorano il fatto che gli Agenti dovranno procedere al sequestro del veicolo, con tutte le spese che comporta a carico del proprietario del mezzo, incluso il deposito salvo che non possa concordarsi il trasporto in luogo privato.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio (…)
Art. 193 Comma 4 Codice della Strada
Un ultimo cenno su un fenomeno purtroppo diffuso: la stampa di certificati di assicurazione contraffatti. I più moderni sistemi di rilevazione delle infrazioni stradali incrociano automaticamente le targhe rilevate con le banche dati della Motorizzazione civile per la revisione dei veicoli, e delle assicurazioni per la presenza o meno di una polizza RC Auto in vigore. La stampa di un certificato di assicurazione falso è quindi pressoché inutile per evitare una “multa assicurazione scaduta” ma perfetta se si vuole la confisca immediata del mezzo, la sospensione della patente di guida per 1 anno e se si vuole rispondere personalmente con il proprio patrimonio di ogni danno eventualmente provocato durante la circolazione.
(…) è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti (…) è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno (…)
Art. 193 Comma 4-bis Codice della Strada
Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS