Sospensione patente, come riaverla?

Quando la violazione del Codice della Strada è particolarmente grave, al trasgressore viene applicata la sanzione accessoria della sospensione patente.

Il più delle volte la sospensione patente è abbinata alla sanzione amministrativa principale come deterrente nel caso delle violazioni più gravi. Si pensi a chi gareggia in velocità, a chi circoli a velocità di oltre 40 km/h superiore a quella consentita, a chi si metta alla guida in stato di ebbrezza, compia sorpassi azzardati, circoli contromano, abbia falsificato i documenti dell’auto oppure dell’assicurazione e così via…

Esiste anche l’eventualità in cui la sospensione patente sia disposta quando vengano meno i requisiti psicofisici necessari per mettersi alla guida fino a che un’apposita Commissione medica non certifichi il venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione, ma si tratta di eventualità di gran lunga meno frequenti.

Nell’ipotesi in cui il presente codice preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione (…)

Art. 218 Comma 1 Codice della Strada

Sarà lo stesso Agente che contesti la violazione, o l’assenza delle qualità psicofisiche necessarie, a trattenere fisicamente la patente di guida del trasgressore che sarà inviata, su ordine del Prefetto, alla Motorizzazione civile dove resterà sino alla restituzione al termine del periodo di sospensione previsto, o fino al parere favorevole della Commissione di cui sopra, oppure ancora fino all’esito del ricorso al Giudice di Pace o del ricorso al Prefetto.

Contro la sanzione amministrativa principale del pagamento dell’importo previsto per la violazione, così come contro la sanzione accessoria della sospensione patente, è sempre possibile far ricorso al Giudice di Pace oppure ricorso al Prefetto nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla notifica del verbale.

Non esiste altro modo per riavere la patente sospesa se non facendo ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, basato sui motivi di invalidità della sanzione principale.

Oltre ai motivi di ricorso comuni per tutte le sanzioni, ad esempio se il verbale sia incompleto o con errori materiali, ogni infrazione può presentare specifiche ragioni di invalidità che vanno approfondite singolarmente anche per mezzo della nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS. Per quella di eccesso di velocità, ad esempio, il fatto che l’apparecchiatura impiegata non sia stata revisionata nell’anno anteriore alla rilevazione dell’infrazione è sufficiente per annullare sanzione principale e accessoria.

E’ importante verificare che la notifica della sospensione sia stata spedita dal Prefetto entro 15 giorni dall’infrazione. Attenzione, spedita, non ricevuta. Nel caso in cui siano passati più di 15 giorni la notifica sarà tardiva e quindi nulla. Circostanza che andrà comunicata al Giudice di Pace o al Prefetto a cui si chiederà che dichiari nulla la sanzione accessoria della sospensione patente.

Fino ad allora è assolutamente sconsigliato di rimettersi alla guida. Sempre che non si generi una situazione con risvolti che possono essere addirittura penali, la sanzione per chi circoli nonostante la sospensione patente va da un minimo di € 2.046 fino a € 8.186

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente (…) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186

Art. 218 Comma 6 Codice della Strada

Per maggiori approfondimenti sulle più frequenti infrazioni al Codice della Strada rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS