Multa per eccesso di velocità, sanzioni e rimedi

La sicurezza e incolumità di tutti dipendono dal rispetto di alcune, semplici, regole contenute nel Codice della Strada, condite di buon senso che non guasta mai. Statistiche alla mano, le possibilità che la multa per eccesso di velocità non sia meritata sono veramente poche ma, nel rispetto del diritto di difesa di chiunque, verifichiamo se siano state irrogate le giuste sanzioni e se le circostanze specifiche del caso permettano di fare ricorso con ragionevoli speranze di vittoria.

Cosa dice il Codice della Strada? Oltre a prevedere la velocità massima sui diversi tipi di strade e per diverse categorie di veicoli, sono previste severe sanzioni pecuniarie e severe sanzioni accessorie per chi riceva una multa per eccesso di velocità consistenti nella decurtazione di punti della patente fino alla sua sospensione.

E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Art. 141 Comma 1 Codice della Strada

Oltre ai rischi impliciti nella velocità, questa diventa un problema nel momento in cui debba essere azzerata di fronte a un imprevisto. Ecco perché lo stesso Codice della Strada precisa, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di poter arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile (e non prevedibile). Vietato quindi gareggiare in velocità o, al contrario, circolare a una velocità “talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”.

Queste le sanzioni previste:
– da € 41 a € 168 se la violazione è contenuta entro i 10 km/h dalla velocità massima ammessa;
– da € 168 a € 674 se la velocità è compresa tra i 10 km/h e i 40 km/h oltre la velocità ammessa oltre a 3 punti;
– da € 527 a € 2.108 se la velocità è oltre i 40 km/h ma non superiore ai 60 km/h oltre a 6 punti;
– da € 821 a € 3.287 per velocità eccedenti oltre 60 km/h la velocità consentita oltre a 10 punti.

Il tutto maggiorato di un terzo se la multa per eccesso di velocità viene elevata di notte, tra le 22 e le 7 del mattino e calcolato al netto della tolleranza del 5% (fino a un massimo di 5 km/h entro i 100 km/h) per la verosimile imprecisione delle apparecchiature coinvolte, lato conducente nel tachimetro con cui controllare la propria velocità o lato Agenti nelle apparecchiature mediante le quali eseguano la misurazione.

Una piccola curiosità, giustificata dal fatto che questo particolare tipo di veicoli hanno velocità massime specifiche molto basse, sta nella sanzione da € 26 a € 102 per il conducente di animali da tiro che sfrecciando davanti agli Agenti non gli risparmino una multa per eccesso di velocità.

Detto questo, i rimedi contro una multa per eccesso di velocità sono grossomodo quelli applicabili alle restanti sanzioni più frequenti (ad esempio, la multa semaforo rosso).

Anzitutto vi sono i vizi che riguardano direttamente il verbale notificato:
– se la notifica è avvenuta oltre 90 giorni dall’infrazione (e non dal giorno in cui l’Agente ha preso visione dei filmati o delle fotografie raccolte dall’apparecchiatura);
– se il verbale è incompleto o se presenta errori materiali come il numero di targa sbagliato, il modello di veicolo non coincidente;
– se l’apparecchiatura usata non è stata verificata nell’anno precedente l’accertamento dell’infrazione.

Vi sono poi delle circostanze specifiche che, se dimostrabili, non trasformano in lecita la violazione commessa ma permettono di non rispondere della sanzioni previste e quindi di veder annullata la multa per eccesso di velocità. La principale, degna di essere presa in considerazione anche in un ricorso, è quella dello stato di necessità, previsto già dall’art. 54 del Codice penale come motivo di non punibilità, secondo il quale un soggetto non sarà responsabile di quanto fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Si pensi alla necessità di trasportare qualcuno in Ospedale velocemente, o di procurare un farmaco indispensabile, oppure ancora di fuggire da una situazione pericolosa quale l’inseguimento da parte di una stalker o di un soggetto minaccioso.

Come detto, lo stato di necessità deve essere dimostrato e la condotta tenuta deve essere proporzionata al contesto ma è un ottima giustificazione per la condotta sanzionata.

Infine, l’art. 4 della Legge nr. 669 del 1981 prevede che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS