Ritiro patente, quando si può riaverla subito

Le sanzioni previste per le varie violazioni alle norme del Codice della Strada rispecchiano la pericolosità di ciascuna di esse, sia dal punto di vista della sanzione principale consistente in una somma da pagare, sia dal punto di vista delle sanzioni accessorie tra cui il ritiro patente è seconda solo alla revoca della patente di guida.

Chiariamo anzitutto che differenza c’è tra sospensione della patente e ritiro. In entrambi i casi viene inibita la guida per un periodo di tempo variabile a seconda dell’infrazione contestata ma, mentre la sospensione viene disposta “amministrativamente” al verificarsi di determinate circostanze, il ritiro patente viene eseguito dall’Agente sul posto della contestazione della violazione al CdS, nel momento esatto dell’accertamento delle condizioni che impediscono al conducente di continuare alla guida.

Piccola e temporanea eccezione a quanto appena detto, quando il motivo del ritiro non riguardi le condizioni psicofisiche del trasgressore, e gli possa essere rilasciato un permesso provvisorio di condurre il veicolo sino al luogo dove verrà custodito per tutto il tempo in cui avrà effetto la sospensione della patente.

L’Agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

Art. 218 Comma 1 Codice della Strada

Tra le ragioni di ritiro patente, la (forse) meno pericolosa socialmente è quella della guida con la patente scaduta.

Salvo i casi in cui particolari condizioni del conducente ne rendano opportuno l’accertamento delle condizioni psicofisiche a intervalli più ravvicinati, la regola generale prevede che con il progredire dell’età del conducente, il termine entro il quale rinnovare la patente si accorcia: se fino ai 50 anni va rinnovata ogni 10 anni, tra i 50 e i 70 va rinnovata ogni 5 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni, ogni 2 soli anni per gli ultra ottantenni.

In questo caso, per riavere subito la patente basterà fare le pratiche per il rinnovo, inclusa la visita medica di rito, e recarsi presso il corpo a cui appartiene l’Agente che ha proceduto al ritiro entro 10 giorni. Oltre questo termine la patente sarà inviata alla Prefettura dove, per riaverla, andrà presentato il certificato di idoneità alla guida ottenuto.

Decisamente più seria la situazione quando il ritiro patente sia avvenuto per eccesso di velocità.

Ricordiamo che il superamento dei limiti di velocità è la causa principale del 30-35% degli incidenti mortali per comprendere perché il Codice della Strada abbia previsto sanzioni principali, e accessorie, di gran lunga più dure.

Nel caso del superamento dei limiti di velocità nel range compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h, oltre alla sanzione da un minimo di € 528 a un massimo di € 2.108 al conducente verranno decurtati 6 punti della patente oltre alla sospensione da 1 a 3 mesi. Nel caso di seconda violazione a meno di 2 anni dalla precedente, il periodo di sospensione sarà di minimo 8 mesi, e massimo 18(!)

Nel caso invece di superamento dei limiti di velocità di otre 60 km/h, oltre alla sanzione da un minimo di € 827 a un massimo di € 3.287 al trasgressore saranno decurtati 10 punti della patente e verrà sospesa la patente da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 sempre che non sia la seconda violazione per eccesso di velocità a meno di 2 anni dalla precedente. In questo caso verrà revocata la patente(!)

In questo caso, l’unica possibilità di riavere la patente (per un limitato numero di ore al giorno che si aggiungeranno, calcolate doppie, alla durata della sospensione) è per la documentata esigenza di recarsi al lavoro. Nell’istanza che andrà inviata al Prefetto del luogo dove è stata ritirata entro 5 giorni dal ritiro, occorrerà dimostrare come non sia possibile raggiungere il luogo di lavoro usando i mezzi pubblici e quali siano gli orari.

Ancora più rigide le conseguenze nel caso di ritiro patente per guida in stato di ebbrezza, sempre in considerazione della pericolosità sociale della violazione.

Come approfondito nella nostra scheda sulla guida in stato di ebbrezza a cui rimandiamo, il Codice della Strada prevede sanzioni sempre più severe a seconda del crescente tasso alcolico rilevato nel sangue. Basti dire che già nel range compreso tra 0,8 grami/litro e 1,5 grammi/litro si sconfina nell’àmbito penale con perfino l’arresto da 6 mesi a 1 anno con il superamento di 1,5 grammi/litro(!)

In entrambe queste eventualità è esclusa la possibilità di chiedere un permesso temporaneo di guida per recarsi al lavoro, possibile invece, sempre con motivata istanza da inviare al Prefetto del luogo in cui è avvenuto il ritiro entro 5 giorni, solo se il tasso di alcol ne sangue non superava gli 0,8 grammi/litro.

Ultimo ma non meno pericolosa violazione con la quale il Codice della Strada è stranamente indulgente, la guida con cellulare o altri dispositivi elettronici che possano limitare la percezione del traffico e di quanto avviene attorno al veicolo che si sta guidando.

E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate (…) e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacita’ uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Art. 173 Comma 2 Codice della Strada

Non si capisce perché la sospensione della patente operi solo alla seconda infrazione in meno di 2 anni ma tant’è, e quindi anche i distratti alla guida irriducibili delle telefonate (o videochiamate) senza vivavoce, dei messaggi di testo e di tutto quanto si può fare con uno smartphone o un tablet, avranno la patente sospesa da 1 a 3 mesi.

Come in tutti gli altri casi visti nel corso di questo articolo, anche in questo sarà possibile chiedere un permesso temporaneo di guida per recarsi al lavoro alle medesime condizioni che riassumiamo:

  • l’Istanza va presentata al Prefetto del luogo dove è stata ritirata la patente entro 5 giorni dal ritiro;
  • bisogna dimostrare l’esistenza del lavoro, gli orari e l’impossibilità di recarvisi con i mezzi pubblici;
  • a seguito della violazione non deve essere stato provocato un incidente stradale;
  • deve essere la prima (e unica) volta in cui venga chiesto il permesso di guida temporaneo;
  • le ore di permesso, raddoppiate, verranno aggiunte al periodo di sospensione stabilito.

Quanto detto fin qui riguarda il ritiro patente, che è molto diverso dalla revoca.

In casi gravissimi come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia scaturito un incidente stradale oppure quando il conducente abbia perso le condizioni psicofisiche che gli permettano di condurre un veicolo in sicurezza, la patente non viene ritirata ma revocata(!)

Ciò significa che non si potrà chiedere un permesso di guida temporaneo ma si dovrà sostenere di nuovo l’esame per il rilascio della patente ex novo, non quando il trasgressore lo voglia ma solo una volta che la sentenza con cui è stata disposta la revoca sia passata in giudicato, ossia alcuni anni.

Esiste, in verità, un secondo valido motivo per ottenere un permesso temporaneo di guida e consiste nella necessità di accompagnare un invalido che non abbia altro modo di spostarsi né altra persona su cui fare affidamento.

Si tratta, ovviamente, di un permesso legato alle necessità del soggetto invalido che non autorizza a guidare al di fuori delle esigenze di quest’ultimo che saranno state ben spiegate e documentate nell’Istanza inviata al Prefetto. Ad esempio, per eseguire determinati trattamenti, o esami, che saranno facilmente verificabili nel caso di un controllo.

Fuori da tutte le ben dettagliate ipotesi in cui sia concesso il permesso temporaneo di guida così come per chi si metta alla guida nonostante il ritiro patente, la sanzione prevista è quella della revoca(!)

Se ciò non bastasse, nessuna assicurazione risponderebbe dei danni eventualmente provocati, dei quali il responsabile dovrà rispondere direttamente con il proprio patrimonio.

L’iter ‘naturale’ prevederebbe che la patente ritirata sia restituita mediante consegna all’interessato o presso la Prefettura o presso gli uffici della Motorizzazione Civile al termine del periodo di sospensione stabilito tranne che a seguito di guida in stato di ebbrezza.

In questo caso sarà necessario il parere favorevole di una Commissione medica che valuterà complessivamente il soggetto e il contesto della violazione tra cui il tasso alcolico rilevato nel sangue.

Riavere ‘subito’ la patente ritirata è quindi possibile per un uso limitato a concrete necessità proprie (lavorative) o di un familiare invalido mentre si dovranno attendere i tempi di un ricorso al Giudice di Pace o del ricorso al Prefetto nei casi in cui si voglia contestare un vizio del verbale o degli elementi su cui questo si basi.

Come sempre, la valutazione va fatta caso per caso con riguardo alla sanzione irrogata, alla situazione concreta, alle condizioni e necessità del trasgressore…

Per maggiori approfondimenti sulle più frequenti infrazioni al Codice della Strada rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS e rimandiamo alla guida – Ritiro e sospensione della patente, cosa succede ora? per una panoramica completa su tutte le ipotesi più ricorrenti di ritiro e sospensione della patente.