Quando la città deve difendersi dal serpente di auto che la strangola, ecco che spuntano le Zone a Traffico Limitato dove l’accesso è consentito solo ai veicoli con determinate caratteristiche. In genere l’accesso è permesso a quelli meno inquinanti, altre volte a quelli dei residenti, altre volte ancora a quelli che acquistano il ticket d’ingresso. A tutti gli altri che accedano, le telecamere attive ai varchi invieranno delle multe ZTL di ricordo.
La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.
Art. 7 Comma 14 Codice della Strada
Vista la scarsa pericolosità della violazione, in caso di multe ZTL non è prevista la decurtazione di alcun punto della patente di guida ma vanno messi in conto € 14,20 in più per le spese di identificazione del trasgressore a partire dalla targa rilevata. Per l’importo della sanzione in sé è prevista la consueta riduzione del 30% nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dal ricevimento del verbale, rinunciando ovviamente al ricorso innanzi il Giudice di Pace o al ricorso al Prefetto.
I sistemi automatici di telecamere posti a presidiare i varchi di accesso alle ZTL sono in grado di riconoscere, in base alla lettura della targa, i veicoli che siano autorizzati ad accedervi. Può però capitare che soggetti aventi diritto non vengano riconosciuti e quindi debbano fare successivamente ricorso con ottime possibilità di vittoria. Ad esempio, i disabili. Siano essi passeggeri o conducenti, a loro dovrebbe essere sempre garantito l’accesso senza ricevere multe ZTL.
In prossimità degli accessi dovrebbe essere posta una segnaletica chiara che indichi l’inizio di una ZTL e le condizioni di accesso. In quali orari, per quali categorie di veicoli, a quali condizioni. Il tutto, a giudizio di chi scrive, in modo tale da permettere al conducente di optare per una diversa direzione senza mettere in pericolo sé o altri con manovre repentine.
Alcuni Giudice di Pace hanno annullato le multe ZTL per il fatto che la dicitura “Varco attivo” è parsa idonea a trarre in inganno il conducente che lo ha interpretato come un “passaggio consentito”. Altrettanto altri Giudice di Pace (che però ricordiamo non fanno “precedente” con le loro decisioni e quindi non è detto che un successivo Giudice di Pace vi si omologhi) hanno ritenuto necessaria una distanza non inferiore a 80 metri tra il segnale e la telecamera, e una visuale libera per 80 metri prima della segnaletica. Altri ancora hanno ritenuto di annullare le multe ZTL per la mancata omologazione dei dispositivi impiegati. Queste sono solo alcune ragioni di invalidità.
A Milano, ad esempio, si è passati dalla ZTL “ecologica” che permetteva l’accesso libero ai veicoli inquinanti, alla ZTL “quantitativa” che permette l’accesso a chiunque paghi il ticket d’ingresso tentando così di ridurre il numero di veicoli in circolazione in Area C senza aver però predisposto una adeguata segnaletica. Il risultato è stato l’invio di un gran numero di multe ZTL a ignari conducenti di veicoli “non inquinanti” che vi accedevano pensando di averne diritto.
Viceversa, un gran numero di “furbetti della ZTL” hanno preso fittiziamente residenza o domicilio presso amici e conoscenti, spesso ignari, all’interno della ZTL per chiedere così il Pass di libero accesso.
Fuori dai casi limite, contro le multe ZTL ci si può difendere anzitutto con un’Istanza di annullamento in autotutela inviata all’Ente accertatore, documentando le proprie ragioni legittime. In caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, con un successivo ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’infrazione o con ricorso al Prefetto entro 60 giorni.
Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS