Multa divieto di sosta, scopri i motivi di impugnazione

Spesso si ha l’impressione che, in certe zone delle città, sia materialmente impossibile lasciare il proprio veicolo in sosta senza infrangere alcun divieto. Per vero e frustrante che sia, non è purtroppo in genere un buon motivo per contestare una multa divieto di sosta che può però avere altri vizi, o può non aver colto alcune circostanze che, se dimostrabili, legittimano un ricorso al Giudice di Pace o un ricorso al Prefetto.

Premesso che, pur con tutte le ragioni, converrà valutare se l’impegno del cimentarsi in un ricorso valga l’importo della sanzione e le mezze giornate da dedicare alle future udienze distribuite negli anni a venire, vedremo ora quali sono i più comuni motivi di impugnazione.

Le sanzioni vanno infatti da un minimo di € 28,78 nel caso in cui si paghi entro 5 giorni dal ricevimento del verbale la sanzione semplice di € 41 a importi più significativi nel caso in cui si intralcino i mezzi pubblici (da € 85 a € 338) o altre attività private, come altri veicoli in sosta oppure passi carrabili (da € 41 a € 168) con, nei casi più gravi, la decurtazione di 2 soli punti della patente. E sempre con la possibilità di riduzione del 30% in caso di pagamento nei primi 5 giorni.

Oltre alle ipotesi ovvie in cui la multa divieto di sosta riporti un numero di targa errato, oppure una marca o modello di auto non coincidenti, bisogna sempre verificare che dal giorno della (presunta) infrazione al momento in cui il verbale sia arrivato a casa del (presunto) trasgressore siano trascorsi non più di 90 giorni. In caso contrario, questo è il primo dei nostri validi motivi di impugnazione. In alcuni casi si è ritenuto di non imputare all’Ente la colpa per il ritardo nella notifica da parte dell’Ufficiale o del servizio postale per cui, per maggiore sicurezza, converrà verificare se siano trascorsi 90 giorni anche dall’infrazione all’invio del verbale.

Per incredibile che appaia, più spesso di quanto si creda la segnaletica che impone i divieti non è approvata in una delibera i cui estremi dovrebbero essere riportati sul dorso del cartello. Se quindi sul dorso non fosse scritto alcunché, suggeriamo di chiedere alla Polizia locale gli estremi della delibera che abbia disposto il divieto di sosta in quella specifica zona e/o della delibera di autorizzazione di quella segnaletica. Se mancasse, aggiungiamo questo ai motivi di impugnazione.

Infine, verificheremo i poteri del soggetto che ha contestato l’infrazione. Non ogni divisa è autorizzata a lasciare una multa divieto di sosta sul veicolo e a far poi recapitare il verbale.

Su Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale non vi sono dubbi.

Molti invece possono sorgere per l’ex Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Giudiziaria che, in verità, hanno competenze limitate e strettamente connesse alle loro attività istituzionali per cui potranno in linea di principio sanzionare solo i veicoli che intralcino l’esercizio di una loro funzione.

Altrettanto accade per il personale ispettivo della Ferrovie dello Stato, al personale delle Capitanerie di porto o degli Aeroporti nonché agli Ausiliari del traffico e al personale di aziende municipali di trasporti che siano espressamente autorizzati dal Sindaco e che possono lasciare una multa divieto di sosta solo se circoscritta ai rispettivi àmbiti di competenza. Ad esempio, il personale ATM a Milano, può lasciare una muta divieto di sosta solo ed esclusivamente se il veicolo si trovi in un’area che interessa i trasporti pubblici e intralci o impedisca la loro circolazione.

In tutte le restanti ipotesi, al pari degli Ausiliari della sosta che possono solo verificare il corretto pagamento della tariffa della sosta dove prevista, non possono elevare sanzioni per alcuna diversa violazione del Codice della Strada.

E’ quindi consigliato, nei casi dubbi, chiedere subito copia del Decreto o dell’Ordinanza mediante i quali l’Accertatore sia stato investito del potere di lasciare sanzioni amministrative ed entro quali limiti. In caso di non coincidenza, ecco allungarsi la lista dei validi motivi di impugnazione.

Infine, può accadere che la multa sia perfettamente lecita, ossia che il veicolo fosse effettivamente in divieto di sosta, che l’Accertatore fosse munito dei poteri del caso e così dicendo salvo che, le circostanze del caso, rendano il trasgressore non responsabile.

In base all’art. 4 della Legge nr. 669 del 1981: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Il principio riprende quello mutuato dello stato di necessità, previsto già dall’art. 54 del Codice penale come motivo di non punibilità, disponendo che un soggetto non sia responsabile di quanto fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Il caso, documentabile, di aver lasciato il veicolo in divieto di sosta perché mosso dall’interesse superiore di mettere sé o altri al riparo da un pericolo, è l’ultimo dei motivi di impugnazione che sentiamo di suggerire per un ricorso al Giudice di Pace o per un più immediato ricorso al Prefetto.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS