POS (Piano Operativo di Sicurezza): cos’è, a cosa serve?

I recenti incentivi per la ristrutturazione in chiave di efficientamento energetico stanno dando vitalità al settore edile portando con sé un inevitabile aumento degli incidenti in cantiere che raggiungono quest’anno la drammatica frequenza di uno ogni tre giorni, dimostrando così come l’adozione di un Piano Operativo di Sicurezza risponda, ancor prima che a un preciso obbligo di Legge, a un imperativo morale per la tutela dei lavoratori impegnati in ogni cantiere.

Dalla primissima introduzione dell’obbligo di redazione del POS si è assistiti a un’evoluzione dello stesso, da mera formalità che nasceva e si esauriva letteralmente sulla carta, incapace di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, a misura via via più snella, più comprensibile e quindi di aiuto sempre più concreto nell’individuazione dei rischi presenti e della prevenzione degli incidenti.

Per sommi capi possiamo dire che il POS (Piano Operativo di Sicurezza) deve prendere in considerazione, nello specifico contesto del cantiere interessato, tutte le minacce che possano riguardare una determinata attività e, di conseguenza, ideare e predisporre le misure necessarie per azzerare i rischi rilevati.

Si pensi, a titolo d’esempio, a un cantiere di costruzioni nel quale debba essere installata una gru per la movimentazione dei materiali. Lo specifico POS prenderà in considerazione la presenza o meno di linee elettriche aeree, la vicinanza di alberi o edifici nel raggio d’azione del braccio, l’adeguatezza del quadro elettrico con la messa a terra nell’eventualità che venga colpita da un fulmine durante un temporale, e così via. Fatto questo, dovrà contemplare la temporanea deviazione della linea elettrica, la potatura delle chiome d’intralcio e tutto quanto serva a operare in sicurezza indicando chi debba fare cosa e con quali mezzi per darvi concreta attuazione.

Altrettanta valutazione è richiesta al datore di lavoro di ogni altro appaltatore, piccolo artigiano o articolata impresa che sia, chiamata a operare in cantiere sul quale incombe il duplice obbligo di valutazione di tutti i rischi e di conseguente designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 DL 81/2008) che predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza almeno 15 giorni prima dell’effettiva prestazione d’opera affinché tutti possano esserne adeguatamente informati.

Nella propria continua evoluzione, al fine di avvicinarsi sempre più alle esigenze di chi debba concretamente usare il Piano, dal 2014 è data la possibilità al Datore di lavoro di redigerlo in forma semplificata, cioè mediante la compilazione di un modello standardizzato che, nella sua maggior brevità, si vorrebbe più facilmente comprensibile e attuabile.

La valutazione circa la versione adottata, semplificata o meno, è rimessa alla discrezione del Datore di lavoro anche se, a detta di chi scrive, una eccessiva semplificazione in contesti invece complessi potrebbe determinare profili di responsabilità del Datore di lavoro nella malaugurata eventualità di un incidente. Benché la versione semplificata contenga infatti tutti gli elementi strettamente indispensabili individuando chi e quale ruolo abbia nella prevenzione, quali misure di protezione vadano attuate, con quali procedure e impiegando quali dispositivi di protezione individuale, in taluni contesti ciò potrebbe non apparire sufficiente.

In conclusione di questa breve analisi è doveroso ricordare che le sanzioni previste in caso di mancata o incompleta elaborazione del POS consistono in una pena detentiva fino a 8 mesi e in una sanzione da € 3.000,00 a € 15.000,00 oltre alla pi marcata responsabilità penale e risarcitoria nel caso di incidente da cui derivino lesioni personali o addirittura la morte di un lavoratore.

Per approfondimento:

Da Wikipedia, la voce relativa al Piano Operativo di Sicurezza

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro