Si parla molto di prescrizione e, in questo caso, di “prescrizione multe” ma non è l’unico termine da controllare per verificare se la richiesta di pagamento sia contestabile: 90 giorni, 2 anni, 5 anni…
Vediamo anzitutto cosa significa e che differenza c’è con la decadenza, anch’essa importante quando si debba contestare il pagamento di una multa.
Per la Legge, situazioni incerte o incompiute non possono restare tali “per sempre”. Avviene così che per usucapione il diritto di proprietà di un bene passi dal soggetto che non se ne sia mai curato come proprietario a un altro soggetto che, al contrario, quel bene l’abbia per molti anni considerato e curato come proprio…
Altrettanto succede con la prescrizione che è l’istituto giuridico secondo il quale un diritto cessa di essere tale dopo che sia passato un certo periodo di tempo, più o meno breve a seconda del diritto in questione.
Non tutti conoscono la differenza tra prescrizione e decadenza di cui parleremo più avanti trattando la prescrizione multe. La decadenza è invece la perdita della facoltà di esercitare un diritto dopo che sia analogamente passato un certo periodo di tempo, ancora più o meno breve a seconda del diritto relativo.
Fatte queste premesse, vediamo quali termini controllare per sapere se il pagamento delle multe sia corretto o se si sia già verificata la prescrizione multe su cui andrebbe basato il ricorso al Giudice di Pace oppure il ricorso al Prefetto.
Dal momento della violazione al Codice della Strada, l’Ente accertatore ha 90 giorni di tempo per notificare il verbale al trasgressore (o quantomeno consegnare il plico all’Ufficio postale per l’invio).
Non dal momento in cui l’Agente, nel proprio ufficio, visioni fotografie e filmati oppure esamini il report di altri strumenti usati per l’accertamento automatico delle infrazioni.
Nel caso siano passati più di 90 giorni non si è verificata la prescrizione ma la notifica è nulla e il verbale contestabile con ricorso al Giudice di Pace oppure ricorso al Prefetto entro 30 oppure 60 giorni dal ricevimento.
Nel caso invece in cui l’invio del verbale al trasgressore sia avvenuto regolarmente, e siano trascorsi i 60 giorni a disposizione per un eventuale ricorso, l’Ente accertatore ha 2 anni di tempo per iscrivere la somma a ruolo e affidarne così la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Passati i 2 anni senza aver attivato la procedura di riscossione, il diritto a ottenere il pagamento sarà decaduto, non prescritto, per cui qualunque cartella di pagamento ricevuta successivamente sarà nulla e si potrà chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente di pronunciarsi in tal senso. Anche senza l’assistenza di un difensore “tecnico”, avvocato o commercialista, se l’importo è modesto.
Infine vediamo la prescrizione multe vera e propria: se dal giorno dell’avvenuta infrazione a quando l’Ente accertatore abbia inviato il verbale, o la Cartella di pagamento, siano passati 5 anni senza che abbia poi concretamente attivato le procedure per ottenere il pagamento, allora la multa sarà prescritta e, qualunque atto successivo, sarà contestabile innanzi all’organo competente tra Commissione Tributaria, Giudice di Pace o Prefetto.
Per maggiori approfondimenti sulle più frequenti infrazioni al Codice della Strada rimandiamo alla nostra Guida – Multe, contravvenzioni e verbali per violazioni del CdS