Proposte di riforma dell’abuso d’ufficio e analisi della fattispecie

Decenni di applicazione spesso controversa di una fattispecie così ampia renderebbe necessaria e urgente una riforma dell’abuso d’ufficio che ne chiarisca più precisamente i contorni e colpisca duramente il funzionario pubblico che faccia un uso distorto delle funzioni pubbliche per fini privati.

Introdotto nel codice penale del 1930, il reato di abuso d’ufficio nel tempo ha subito modifiche per meglio definire la condotta abusiva anche se rimane però il rischio di derive giustizialiste e di una eccessiva indeterminatezza su cosa sia legittimo o meno per un funzionario pubblico.

Salvo che il fatto non costituisca un piu’ grave reato, il ​Pubblico ufficiale o l’​Incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita’)) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita’.

Articolo 323 del Codice penale

Il concetto di ‘palese e volontaria illegittimità’ nell’abuso d’ufficio

Nell’ambito del dibattito sulla riforma dell’abuso d’ufficio, con l’espressione ‘palese e volontaria illegittimità’ ci si riferisce alla proposta di circoscrivere questo reato ai soli casi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio compia consapevolmente, e quindi volontariamente, un atto che sa essere illegittimo secondo l’ordinamento giuridico.

In particolare, si vorrebbe evitare che rientrino nell’abuso d’ufficio le condotte solo formalmente o marginalmente illegittime, dove magari l’illiceità dell’atto non è evidente ed inconfutabile, ma discutibile o dubbia.

L’intento è evidentemente quello di punire solo gli abusi più gravi e indiscutibili, dove emerge la chiara intenzionalità del soggetto agente di perseguire finalità private, ledendo così palesemente i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

In questo modo si vorrebbe dare maggiore determinatezza alla fattispecie penale ed evitare che l’eccessiva discrezionalità nell’interpretazione del reato abbia effetti paralizzanti sull’attività amministrativa, oltre che rispettare meglio il principio di extrema ratio proprio del diritto penale.

Allo stato attuale, giova precisarlo, il reato di abuso d’ufficio non è circoscritto alle ipotesi di ‘palese e volontaria illegittimità’ ed è perfino valutabile in concorso con altri reati, anche in forma associativa, commessi all’interno dell’Ente ai danni di privati.

Alcuni esempi pratici di abuso d’ufficio

Un classico caso di abuso d’ufficio è quello del funzionario o impiegato comunale che nel rilasciare permessi e autorizzazioni edilizie, invece di controllare con la minuzia riservata ad altri la regolarità tecnica delle pratiche, privilegia impropriamente amici e conoscenti, velocizzando le loro richieste o sorvolando sugli accertamenti.

Altro caso frequente è l’assegnazione di appalti pubblici pilotata per favorire una certa azienda, magari ignorando i criteri di gara previsti dal codice degli appalti. Anche qui l’illegittimità del comportamento del funzionario è evidente.

Infine un sindaco che utilizzi fondi comunali destinati a scopi pubblici per finanziare proprie iniziative politiche o elettorali, va senz’altro incontro ad una ipotesi di abuso d’ufficio, perché distrae risorse della collettività per un fine privato.

Quali sono le pene previste per l’abuso d’ufficio?

L’abuso d’ufficio è un reato punito in maniera piuttosto severa dal nostro codice penale, proprio perché lede fortemente valori fondamentali come l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica amministrazione. Vediamo quali sono nel dettaglio le pene previste.

Innanzitutto, per l’abuso d’ufficio semplice è prevista la reclusione da uno a quattro anni. Si tratta già di una pena notevole, che può avere conseguenze molto negative sulla vita e la carriera di un funzionario pubblico che, ovviamente, andrebbe allontanato con rivalsa per i danni che con la propria condotta abbia provocato, all’Ente e alla vittima…

La pena sale sensibilmente, da uno a cinque anni di reclusione, se l’abuso ha procurato all’autore del reato o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ha cagionato ad altri un danno ingiusto. È questa l’ipotesi più frequente e grave.

Inoltre, oltre alla reclusione, è prevista anche una sanzione accessoria come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ossia il definitivo impedimento a ricoprire cariche pubbliche.

Si tratta quindi di (giuste) sanzioni pesanti, che riflettono la forte riprovazione sociale e l’allarme suscitato da reati che minano la credibilità della pubblica amministrazione.

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