Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per malattia, ha l’obbligo di rispettare determinate fasce orarie di reperibilità per rendere possibile l’eventuale visita di controllo del medico fiscale incaricato dall’INPS dovendo approfittare degli orari di uscita in malattia per quelle commissioni non delegabili.
Nello specifico quali sono gli orari di uscita in malattia a disposizione del lavoratore?
Il quadro normativo di riferimento è formato dall’articolo 55 septies del Decreto legislativo nr. 165 del 2001 che disciplina le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, e dal D.M. nr. 206 del 2009 che regola la materia per i lavoratori privati.
In base a queste disposizioni, il lavoratore in malattia deve garantire la reperibilità al proprio domicilio durante le seguenti fasce orarie giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Questi orari si applicano nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il sabato e i festivi, invece, la reperibilità è limitata alla sola fascia 9-13.
Sono previste deroghe per particolari esigenze sanitarie, da documentare, e sono inoltre consentite brevi uscite, preventivamente segnalate all’INPS, per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, o per esigenze personale non rinviabili.
Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare la perdita del diritto all’indennità di malattia per quei giorni e l’applicazione di sanzioni disciplinari.
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